Il Tribunale di La Spezia, nella sentenza del 23 gennaio 2013 n° 46, ha precisato che nell'ambito del contratto di leasing , la fattispecie di appropriazione indebita richiede la prova rigorosa della richiesta di restituzione del bene, da parte della società finanziatrice . Nel caso di specie, l'imputato chiedeva il rito abbreviato . Nel fascicolo del dibattimento trovavano quindi ingresso documenti da cui si deduceva la data in cui il bene andava restituito: non era tuttavia provata la richiesta specifica di restituzione avanzata da parte della società finanziatrice . L'imputato è andato assolto, anche se con formula dubitativa .