Responsabilità per danni a terzi nell’appalto di opere pubbliche, corresponsabilità del committente, responsabilità dell’appaltatore, neminem laedere, culpa in eligendo, nudus minister
Cass. Civ., sez. III, 21.6.2004, n. 11478
Avv. Michele Fabio Tenuta
di Sant'Elpidio a Mare, FM
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MASSIMA: L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di u
MASSIMA: L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di «neminem laedere», ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici.
TESTO DELLA SENTENZA: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente - Dott. PREDEN Roberto - Consigliere - Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere - Dott. PETTI Giovanni B. - Consigliere - Dott. TALEVI Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI USCIO, DAVAGNA e BARGAGLI, trasformato in Associazione tra i Comuni predetti, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Alberto Bini, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Paradiso n. 55, presso l'avv. Francesca Luisa Revelli, e rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bertini giusta delega in atti;
- ricorrente - controC.M.,in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C. C., e V. L., elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani n. 106, presso l'avv. Luigi Arnaboldi, e rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe e Giovanni Anania giusta delega in atti;
- controricorrente -e GEOLAVORI s.r.l., COMUNE DI USCIO, MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.;
- intimati -avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 530 del 23 maggio 2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30 aprile 2004 dal Relatore Consigliere Dott. Francesco Sabatini;
Uditi l'avv. Bertini per il ricorrente e l'avv. Arnaboldi per delega della parte controricorrente;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi, e l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso.
Svolgimento del processoIl 29 marzo 1991 il minore C. C., di due anni, precipitò da un'altezza di circa dieci metri mentre attraversava una piazza del Comune di Uscio in compagnia della madre Luciana Vaccarezza e di un fratellino.
Con atto di citazione del 29 ottobre 1994 M. C., padre del minore, in proprio e quale legale rappresentante di questi, convenne in giudizio il Consorzio Acquedotto Intercomunale di Uscio, Davagna e Bargaglia, il Comune di Uscio e la società Geolavori e ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente all'evento di cui sopra; a sostegno della domanda dedusse che il minore era incespicato su un avvallamento prodotto dai lavori di scavo, effettuati dalla Geolavori su incarico del predetto consorzio e non segnalati, ed in presenza di una ringhiera di protezione laterale della strada inidonea ad evitare il precipitare del bambino nella sottostante scarpata a causa del notevole spazio intercorrente tra il terreno e la prima sbarra orizzontale.
Resistendo i convenuti, furono chiamati in causa la società Milano Assicurazioni (assicuratrice del Comune) e la V.. Con sentenza del 16 ottobre 2000 l'adito Tribunale di Genova - dichiarata cessata la materia del contendere tra l'attore, il Comune, la società di assicurazione e la Vaccarezza per intervenuta transazione - ritenne responsabili del fatto per un terzo quest'ultima, per un terzo il Comune e per un sesto ciascuno la Geolavori e il Consorzio, e condannò gli ultimi due, in solido, al pagamento in favore dell'attore della quota di due sesti del danno, pari a lire 162.623.000, oltre accessori.
In parziale riforma di tale decisione, impugnata in via principale dal Consorzio ed in via incidentale dalla Vaccarezza e dalla Geolavori, con la pronuncia, ora gravata, la Corte di appello ha stabilito che il sinistro fu cagionato per responsabilità al 50% del Comune ed al 25% ciascuno della Geolavori e del Consorzio.
La Corte ha qualificato come insidioso il luogo in cui il piccolo Corrado incespicò e cadde; essendo infatti la strada aperta al traffico pedonale e veicolare, il semplice avvistamento di una zona priva di asfalto e ricoperta di terra e pietrisco - riempimento degli scavi eseguiti nei giorni precedenti dalla Geolavori - non poteva far supporre l'impraticabilità della strada sia pure per passanti di difficile equilibrio come un minore, e del resto mancava ogni segnalazione di pericolo o di divieto di passaggio; la madre del bambino non poteva perciò immaginare che questi, lasciato, a se stesso anche se per pochi istanti, sarebbe potuto incespicare e cadere; la caduta si verificò sul ciglio della strada e quindi, in rapidissima successione, al di sotto della più bassa delle due sbarre della ringhiera di protezione verso la sottostante scarpata;
l'imprevedibile pericolosità della strada escludeva ogni colpa della madre, che lasciò per un attimo la presa del bambino per prendere in braccio il fratellino più grande; la colpa del Comune era stata prevalente ma non esclusiva; la mancata segnalazione del pericolo e l'omessa apposizione di nastri che impedissero il passaggio nella zona del lavori dovevano infatti attribuirsi alla appaltatrice Geolavori, che aveva eseguito gli scavi senza terminare i lavori, temporaneamente sospesi; la concorrente responsabilità del committente Consorzio era invece conseguente alla omessa vigilanza sulla esecuzione delle opere.
Per la cassazione di tale decisione quest'ultimo - ora Associazione tra gli stessi Comuni già consorziati - ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il Cabona, in proprio e nella qualità, e la Vaccarezza resistono con unico controricorso Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisioneCon i primi due motivi del ricorso - strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente - il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1655, 2043, 2049 e 2051 c.c. nonchè, subordinatamente, vizio di motivazione su punto decisivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato la propria concorrente responsabilità, afferma che, nel momento in cui ebbe a verificarsi l'evento dannoso, posto a fondamento della domanda, l'impresa appaltatrice Geolavori aveva concluso i lavori nel tratto che in questa sede interessa ancorchè non fosse stato formalmente eseguito ed approvato il collaudo, e sostiene che, per l'autonomia gestionale dell'appaltatore, lo stesso doveva essere ritenuto l'unico responsabile del fatto; non era conseguentemente applicabile, nei confronti del committente, l'art. 2049 c.c., mentre, per tutto il tempo dell'esecuzione dell'opera e fino alla consegna dell'appaltatore, il dovere di custodia e di vigilanza sulla cosa compete a quest'ultimo; il potere di controllo che, all'interno del contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dall'esecuzione delle opere commissionate; l'appaltatore è pertanto, di regola, l'unico responsabile dei danni a terzi, salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero per culpa in eligendo o quando l'appaltatore abbia agito quale nudus minister; la responsabilità dell'Anas, affermata in fattispecie analoghe di danni derivanti da opere appaltate da detto ente, presenta profili del tutto particolari, attesi i doveri posti a carico dello stesso ente dal codice della strada; la Corte di appello non si è fatta carico di indagare se esso ricorrente avesse la concreta possibilità di interferire sulle modalità di segnalazione del cantiere già chiuso, sulla disciplina della viabilità e sulle caratteristiche della ringhiera da decenni ivi installata a cura del Comune, circostanze che, se doverosamente approfondite, avrebbero dovuto comportare l'affermazione della esclusiva responsabilità del Comune stesso. Le censure sono infondate.
La Corte osserva preliminarmente che, in difetto di ricorso, si è formato il giudicato, oltre che sulla responsabilità del Comune e dell'impresa appaltatrice, altresì sul nesso materiale di causalità - ravvisato dalla Corte territoriale nella circostanza che il minore incespicò e cadde in corrispondenza di un improvviso avvallamento determinato dagli scavi -tra l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto conferito dall'attuale ricorrente, e l'evento dannoso.
Sulla base di tale nesso la sentenza impugnata ha affermato la concorrente responsabilità anche dell'ente committente addebitandogli la colpa di non aver esercitato la necessaria vigilanza sulle opere.
Trattasi, quindi, di responsabilità ex art. 2043 c.c., il che rende inammissibili le censure di violazione degli artt. 2049 e 2051 c.c., trattandosi di norme delle quali la Corte territoriale non ha fatto applicazione: esse, infatti, disciplinano, rispettivamente, ipotesi di responsabilità indiretta ed oggettiva, mentre nella specie è stata affermata una responsabilità per fatto proprio e soggettiva del committente.
Infondata è invece la denunciata violazione degli art. 1655 e 2043 c.c. giacchè la sentenza impugnata non ha affatto negato la qualità di committente dell'odierno ricorrente, ma ha ritenuto che essa, nonostante l'autonomia e la conseguente responsabilità dell'appaltatore, non lo esonerasse dalla corresponsabilità per danni a terzi derivanti da specifiche violazioni di regole di cautela a lui imposte dall'art. 2043 c.c..
In effetti, una corresponsabilità del committente è ravvisabile - oltre che nei casi di culpa in eligendo e dell'appaltatore che operi quale nudus minister, non ravvisati però dalla sentenza impugnata -, altresì allorquando egli incorra in specifiche violazioni del precetto di neminem laedere: in tal senso è la giurisprudenza di questa C.S. (da ultimo, sentenze nn. 7273/03 e 8686/00, rese entrambe in fattispecie cui l'Anas era estranea), che, non senza contraddizioni, lo stesso ricorrente mostra di condividere.
Se, quindi, appare ineccepibile l'affermazione di principio della Corte territoriale riguardo alla corresponsabilità del committente, accertare se i essa ricorra o meno è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Tali vizi non si riscontrano nella specie.Dal quadro probatorio complessivo utilizzato dalla Corte territoriale, si rileva infatti che essa ha attribuito un particolare rilievo sia alla circostanza che l'evento dannoso ebbe a verificarsi non già nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati, ma allorquando essi erano stati sospesi in attesa della riasfaltatura delle zone interessate dagli scavi, sia alla insidiosità del luogo anche in considerazione della riscontrata inadeguatezza, preesistente ai lavori, della ringhiera di protezione.
Orbene, in caso di lavori che interessino strade all'interno di centri abitati e rimasti sospesi, come ha accertato la Corte territoriale (ed a maggior ragione se essi siano ultimati, come invece deduce il ricorrente), non viola l'art. 2043 c.c., diversamente da quanto questi pretende, l'addebito da essa mossogli di aver serbato una condotta meramente passiva, ed in particolare di aver omesso di accertare, anteriormente al collaudo delle opere, se esse, nella anzidetta insidiosa situazione di fatto, presentassero pericolo per la pubblica incolumità; nè tale violazione può ritenersi giustificata dai doveri parimenti incombenti sull'ente pubblico proprietario della strada e sulla ditta appaltatrice.
Con il terzo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 91 c.p.c., osserva che l'auspicato accoglimento del ricorso comporterà le necessità di riformare la sentenza anche in punto di spese: il motivo, in assenza di specifiche censure, è pertanto inammissibile.
Respinto, pertanto, il ricorso, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore della sola parte controricorrente, vittoriosa.
P. Q. M.LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 2100,00 (duemilacento/00), ivi comprese euro 2000,00 di onorari in favore della parte controricorrente, oltre spese generali ed accessorie di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 30 aprile 2004.
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