Cass. civ., Sez. VI-3, 7 novembre 2012, n. 19265 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - PROFESSIONI INTELLETTUALI La previsione normativa di cui all'art. 1988 c.c. esonera il destinatario della promessa di pagamento solo dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non anche da quello di dimostrare l'ammontare della somma effettivamente pretesa. Qualora, dunque, la dichiarazione sottoscritta dalla parte asseritamente debitrice abbia unicamente riferimento all'accettazione del pagamento degli onorari dovuti al professionista, questi resta, comunque, gravato dall'onere di provare l'ammontare dei compensi secondo i principi generali in materia. La norma di cui all'art. 2233 c.c. nella parte in cui impone al Giudice di determinare il compenso dovuto al professionista, sentito il parere dell'associazione professionale cui il medesimo appartiene, se tale compenso non è convenuto dalle parti e se non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, presuppone, in ogni caso, che il compenso sia comunque dovuto a fronte di una prestazione d'opera effettuata in tutto o in parte. La norma predetta, pertanto, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il Giudice del merito ritenga, in applicazione dell'art. 2237, comma primo, c.c., che nessun compenso è dovuto al professionista per mancato svolgimento dell'opera professionale da retribuire, con apprezzamento in fatto ad esso riservato.