(ASCA) - Roma, 26 set - ''I viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto del treno in caso di ritardo significativo, anche se questo e' causato da forze maggiori'', come il maltempo o agitazioni sindacali. Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Giustizia Ue, secondo cui ''il trasportatore non puo' invocare le norme del diritto internazionale che lo esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno causato da un ritardo, per sottrarsi all'obbligo di rimborso''.