Il Giudice di merito ha statuito che tanto la sospensione del servizio (in assenza di congruo preavviso), quanto la conseguente illegittima risoluzione del contratto e l’applicazione della penale, sono affetti da illiceità, anche in applicazione del principio di buona fede oggettiva, ex art. 1375 c.c., che ha, come noto, radicamento nell’impianto costituzionale e rispetto al quale l’obbligo di congruo preavviso della sospensione del servizio costituisce specifica ipotesi applicativa, codificata normativamente . Un notevole passo in avanti per la effettiva tutela dei diritti nei confronti dello strapotere delle società telefoniche ,le quali hanno sempre distaccato l'utenza senza curarsi dei fondati motivi ostativi promossi dall'utente .