Massima 1: E' da ritenersi che la responsabilità nella determinazione di danni provocati durante i lavori di ristruttrazione di un condominio sia da addebitare, in misura piena ed esclusiva, alla ditta incaricata di tali lavori, i cui operai, per imprudenza, imperizia e, comunque, per colpa, non pongono in essere gli opportuni accorgimenti previsti dalle norme vigenti. Massima 2: Nel caso di chiamata in garanzia da parte di una ditta convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni provocati durante i lavori di ristrutturazione di un condominio, i cui operai, i quali, per imprudenza, imperizia e, comunque, per colpa, non pongono in essere gli opportuni accorgimenti previsti dalle norme vigenti, oltre a ritenere che la responsabilità nella determinazione dei suddetti danni sia da addebitare, in maniera piena ed esclusiva, alla ditta incaricata dei lavori, si deve condannare in via solidale la convenuta ed il terzo chiamato in garanzia.