La responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno; prescinde, quindi, dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra la res in custodia e l’evento lesivo o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (cfr. Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811)."