Se il datore di lavoro certifica in modo inesatto le informazioni sui contributi e, più in generale, sul rapporto col dipendente, creando un danno a quest'ultimo, è tenuto a risarcirlo. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza 21 luglio 2011, n. 15992, ha affermato trattarsi di una particolare ipotesi di responsabilità da contatto sociale. Fonte della prestazione risarcitoria non è nè la violazione del principio del neminem ledere, nè l'inadempimento della prestazione contrattualmente assunta, ma la lesione di obblighi di protezione, di comportamento, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Il rapporto che scaturisce dal "contatto" è ricondotto allo schema della obbligazione da contratto.