Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22384 DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - RESPONSABILITA' CIVILE Il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose siano state create da altri. Ciò perché è il proprietario-custode che mantiene nella res quelle caratteristiche dannose, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere. In ordine al risarcimento del danno da fatto illecito, il riconoscimento degli interessi compensativi costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria del possibile danno da lucro cessante. Il giudice ha la possibilità di ricorrere a siffatta modalità, con il solo limite dell'impossibilità di calcolare tali interessi sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito. Gli interessi in parola, infatti, devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra comunque nello schema liquidatorio di cui all'art. 2056 c.c., in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 c.c.