Una Società conveniva in giudizio il proprietario di un fondo limitrofo che esercitava in tale fondo un'attività di costruzione e riparazione di pallets in legno, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di un incendio che essa stessa Società assumeva essersi propagato da detto fondo. La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva sostenuto che la parte lesa non aveva assolto l'onere probatorio, in quanto non vi erano elementi per affermare che l'incendio si fosse originato dai bancali di legno accatastati nel fondo limitrofo, né i VV.FF., né il consulente erano stati in grado di stabilire in quali dei terreni compresi nell'area interessata l'incendio avesse avuto inizio.