Prodotti alimentari preincartati e preconfezionati devono recare data di scadenza
Giudice di Pace Vasto, sentenza 15.12.2011
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1270 volte dal 20/04/2012
La società proprietaria di supermercato ricorreva al Giudice di Pace proponendo opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Vasto. In particolare la Polizia Municipale aveva accertato che nel supermercato in questione erano stati posti in vendita degli alimenti senza indicazione della data di scadenza, o del termine minimo di conservazione. Il Giudice di Pace, a conferma dell’ordinanza del Comune, rilevava la violazione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 109 del 1992, delle direttive n. 79/112/CEE, n. 89/395/CEE, n. 89/396/CEE, n. 2000/13/CEE, n. 2007/45/CE, nonché il Regolamento UE 1169/2011. Col D. Lgs. n. 109 del 1992 il legislatore italiano ha attuato le direttive comunitarie n. 89/395 e n. 89/396, in tema di l’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Giudice di Pace di Vasto
Sentenza 15 dicembre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VASTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di VASTO,
avv. Lucia Anello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 464/C Ruolo Generale dell’anno 2011 e vertente
TRA
SOGIPER SRL Con sede in Monsampolo del Tronto (AP) in via Manzoni snc 01812400446 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. A. D., rappresentata e difesa dall’avv Franco Ianni NNIFNC63B01L103L con domicilio eletto in Vasto alla via Euclide n 6 presso lo studio dell’avv Delfina Conventi giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
-RICORRENTE-
CONTRO
Il COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore ,con sede in Vasto alla piazza Barbacani n 2, c.f. 83000690699, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolino Zaccaria dell’Ufficio Contenzioso del Comune di Vasto in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Contenzioso in Vasto alla via Barbacani n 2.
–RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. ===
Conclusioni per l’opponente:
“ In via preliminare disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 della L. n 689/1981, l’immediata sospensione dell’efficacia del provvedimento opposto;
nel merito l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n 71/2011 emessa dal Comune di Vasto il 26.01.2011 per i motivi specificati in premessa con vittoria di spese ,diritti, onorari ”. ===
Conclusioni per l’opposto:
“ Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigettare integralmente le richieste formulate dal ricorrente perchè inammissibili, erronee ed infondate in fatto e in diritto;
2. per l’effetto revocare la sospensione dell’esecuzione del provvedimento opposto;
3. condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
La Sogiper srl, con ricorso ritualmente depositato, ha proposto opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n 71/2011, notificata il 18.02.2011, emessa dal Comune di Vasto .
La Polizia Municipale aveva accertato con verbale n 28/2010 che nel supermercato Leclerc erano stati posti in vendita degli alimenti senza indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione.
Con il decreto di comparizione delle parti, il Giudice di Pace allora procedente, dott.Giammichele, accogliendo la richiesta preliminare, ha sospeso a tutti gli effetti, anche per i termini di pagamento,l’esecuzione del provvedimento .
All'udienza di comparizione si è instaurato correttamente il contraddittorio.
L’ente resistente con il deposito della comparsa di costituzione e risposta e dei documenti di rito , ha chiesto il rigetto della domanda.
Dichiarata chiusa l’istruttoria documentale, il presente giudicante, dopo la precisazione delle conclusioni, ha deciso la causa con la lettura del dispositivo in aula.
MOTIVI DI DIRITTO
Il ricorso risulta infondato e conseguentemente va rigettato.
L’ordinanza ingiunzione va confermata in quanto, formalmente e nel merito, legittima.
L’istruttoria documentale ha accertato l'inosservanza da parte della s.r.l. Sogiper sia dell'art 16 del Decreto Legs 109 del 1992( correttamente interpretato) sia delle direttive europee sul tema( n 79/112/CEE,,Direttiva n 89/395/CEE,89/396/CEE 2000/13/CEE,Direttiva 2007/45/CE).
Il rigetto del ricorso trova ulteriore conferma alla luce del Regolamento UE 1169/2011, varato dalla Commissione Europea il 22.11.2011, che, pur entrando in vigore progressivamente nel futuro, può,nel caso in esame, essere preso in considerazione. Al fine di armonizzare le varie normative nella salvaguardia della salute dei consumatori dei cibi,il Regolamento vieta, all'art 38, agli Stati membri di mantenere disposizioni di diritto contrastanti la legislazione europea .
Il D.Lgs n 109/1992 è l'attuazione italiana delle direttive comunitarie n 89/395 e n 89/396, concernenti l'etichettatura, la presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, dal cui contenuto non è dato discostarsi pena la violazione delle direttive. Unica eccezione ammessa è nell'ottica di una maggiore tutela del consumatore.
Il giudice italiano nell'applicare le norme deve, ai sensi dell'art 10 cost, esaminare anche e sopratutto la normativa comunitaria e in caso di possibile contrasto, privilegiare l'interpretazione della norma interna in maniera conforme al diritto internazionale. Laddove ciò non sia possibile e la norma comunitaria sia dotata di self executing, il giudice italiano, sempre in base all'art 10 cost comma 1, applica direttamente la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta.
L'opponente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione sostenendo che i prodotti oggetto dell'accertamento sarebbero riconducibili a prodotti “preincartati”, ovvero sfusi,frazionati e posti in vendita all'interno del supermercato per i quali, secondo un'interpretazione letteraria e riduttistica dell'art 16 del Dlgs n 109/1992, non sarebbe necessaria l'indicazione né del termine minimo di conservazione né della data di scadenza (essendo quest'ultima esplicitamente richiesta solo per le paste fresche).
Secondo questa interpretazione, fatta propria dalla Sogiper, il termine di scadenza o meglio l'opportunità dell'acquisto trascorsi alcuni giorni dall'imballaggio, è rimessa al consumatore.
Tale lettura non può essere condivisa perchè contrastante con la ratio di tutta la legislazione in materia, nazionale ed internazionale , tesa alla salvaguardia della salute.
Il consumatore non può decidere a sua discrezione di prolungare la vita di un alimento perchè , in questo modo si determinerebbe un pericolo per la salute pubblica.
L'indicazione in etichetta della data entro la quale il prodotto può essere consumato senza pericolo per la salute è giustamente richiesto per gli alimenti posti in vendita all'interno di un imballaggio.
E' indifferente il luogo del confezionamento dentro o fuori dell'esercizio commerciale . Ciò che conta è che, al momento dell'acquisto, il consumatore, privo dell'ausilio dell'operatore commerciale, trovi nell'etichetta o nel cartello espositivo tutte le indicazioni richieste per legge( la data di scadenza è un elemento fondamentale ai fini di una corretta e libera scelta).
Diversamente si deve opinare riguardo agli alimenti cd “preincartati”, il cui involucro non ha la stessa conformazione né le stesse finalità.
La presenza dell'operatore dietro il bancone dovrebbe sopperire alle domande dell'acquirente.
In base all'art 16 del Dlgs 109/1992, letto in combinato disposto con l'art 1 e 3 della stessa normativa, i prodotti cd “preincartati” o meglio venduti previo frazionamento( anche se originariamente preconfenzionati) e confenzionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfenzionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello contenente tutte le informazioni previste per legge( compresa la data di scadenza), applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
I prodotti alimentari oggetto di verifica non riportavano la data di scadenza né sui recipienti né nei comparti espositivi. La circostanza è stata rilevata da agenti di Polizia Municipale e cristallizzata in dichiarazioni oggettive rese in verbali, relazioni di servizio ed in ultimo nella ordinanza ingiunzione. Dichiarazioni dotate di particolare fede privilegiata fino a querela di falso che, nel caso specifico, non è stata sollevata.
Il Comune di Vasto sostiene nell'ordinanza impugnata che i prodotti esaminati , essendo stati rinvenuti in in un imballaggio chiuso, in assenza dell'acquirente e dell'addetto alla vendita, debbano essere considerati preconfenzionati essendo indifferente il luogo del confenzionamento.
L'interpretazione ha il sostegno di giurisprudenza di legittimità ( Cass civ n 24/1989; Cass civ n 10744/1998)ed è condivisa dal presente Giudicante proprio alla luce di una corretta interpretazione del Dlgs n 109/1992 , delle direttive europeee e del recente Regolamento.
Secondo quest'ultimo un prodotto è preconfenzionato quando il suo contenuto è chiuso in un imballaggio di qualsiasi tipo preparato in assenza dell'acquirente e in modo tale che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio.
La definizione richiama quella data dall'art 1 del Dlgs n 109/1992 alla lettera b : “ prodotto alimentare preconfenzionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolto interamente o in parte in un imballaggio in modo che il suo contenuto non possa essere modificato senza che la confenzione sia aperta o alterata”
I prodotti preconfezionati devono riportare sulla confezione il termine minimo di conservazione o nel caso di prodotti molto deperibili, la data di scadenza ( art 3 D.Lgs n 109/1992 )
I prodotti preincartati , secondo la definizione data dall'art 1 D.Lgs n 109 del 1992 sono le unità di vendita costituite da prodotto e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi commerciali.
Un prodotto preincartato diviene preconfenzionato quando , prima di essere posto in vendita, viene sigillato e posto alla scelta autonoma del cliente. L'operatore che fraziona, pesa e sigilla non deve far altro che riportare sull'etichetta o sul cartello espositore la data di scadenza che il produttore originario ha indicato per la pezzatura integrale.
Non c'è alcuna discrezione né per l'operatore né per il cliente.
Da tutto quanto dedotto deriva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il G.d.P. avv. Lucia Anello;
Definitivamente pronunciando quale Giudice di Pace sulla domanda della società SOGIPER srl contro il Comune di Vasto , in persona del Sindaco pro tempore;
Ogni contraria eccezione, domanda e difesa disattesa;
Così decide:
1. Rigetta il ricorso convalidando l’ordinanza ingiunzione n 71 del 2011 emessa dal Comune di Vasto;
2. Revoca la sospensione dell’esecuzione data;
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 650,00 di cui € 400,00 per diritti ed € 250,00 per onorari più il 12,5% per spese generali, IVA a CPA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Cosi deciso, Vasto lì 15.12.2011.
Il G.d.P
(Dott.ssa Lucia ANELLO)
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