Per il fatto illecito commesso dal minore, rispondono i genitori se non danno la prova contraria di aver impartito una idonea educazione
Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza del 25 settembre 2012, n. 16265
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 279 volte dal 18/02/2013
Si ritiene responsabile il genitore del minore, ai sensi dell’art. 2048 c.c., che impossessatosi del motorino senza consenso degli stessi, provoca lesioni da incidente stradale. L’ultimo comma dell’art. 2048 c.c. prevede la scriminante dalla responsabilità dei genitori solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. Tale onere probatorio è inteso come onere di fornire la positiva dimostrazione dell’osservanza dei precetti imposti dall’art. 147 c.c. e cioè quello dell’educazione consona ed alla vigilanza sulla condotta della prole.
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Michele Spadaro
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