Si ritiene responsabile il genitore del minore, ai sensi dell’art. 2048 c.c., che impossessatosi del motorino senza consenso degli stessi, provoca lesioni da incidente stradale. L’ultimo comma dell’art. 2048 c.c. prevede la scriminante dalla responsabilità dei genitori solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. Tale onere probatorio è inteso come onere di fornire la positiva dimostrazione dell’osservanza dei precetti imposti dall’art. 147 c.c. e cioè quello dell’educazione consona ed alla vigilanza sulla condotta della prole.