La Corte di Cassazione è stata chiamata a censurare la sentenza del Tribunale di Catanzaro, resa in appello, con la quale veniva rigettata una domanda di condanna al risarcimento danni per lite temeraria. Nell'ordinanza si ribadisce, nuovamente, che spesso la liquidazione alle spese non è sufficiente a tenere indenne la parte vittoriosa dagli esborsi necessari per la difesa tecnica. Nel caso di specie il Giudice territoriale aveva respinto la domanda di risarcimento perchè non era stata provata la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte. Nell'ordinanza in oggetto, tuttavia, la Corte, richiamando la S.U. n. 3057 del 2009, osserva che il danno può riconoscersi in base alle nozioni comuni di esperienza che impongono di considerare il fisiologico pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario. Nella fattispecie, si precisa, non si tratta di riconoscere un danno "in re ipsa", bensì di prendere atto che possa esservi uno "scarto fra la liquidazione delle spese giudiziali - che obbedisce a tariffe predeterminate e, per gli onorari, contempla una discrezionalità del giudice nella liquidazione, sia pure sulla base di elementi del caso concreto - e quanto normalmente riconosciuto nel rapporto fra cliente e difensore, la sicura verificazione a carico della parte vittoriosa, che pure si veda liquidare le spese giudiziali, di una perdita economica per il di più che avrà riconosciuto al difensore." In questa ottica, prosegue la Corte, "una volta riconosciuta la temerarietà della lite, in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali conseguiti al suo svolgimento, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia., ed anche alle spese giudiziali che concretamente competerebbero alla parte vittoriosa, attribuisca alla parte vittoriosa il riconoscimento di un danno patrimoniale procedendo alla sua liquidazione in via equitativa."