La ricevitoria è tenuta a pagare la schedina a chi di fatto esibisce il titolo
Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2014, n. 2076
Avv. Massimiliano Solinas
di Genova, GE
Letto 408 volte dal 28/02/2014
La Cassazione nella sentenza di seguito riportata ha osservato che e’ da ritenersi pienamente legittimo il pagamento della schedina al titolare della ricevitoria, avvenuto previo ritiro del documento di legittimazione in originale, in quanto il “regolamento del concorso” è tale “da rendere inopponibile a SISAL il malgoverno che del relativo importo aveva poi fatto l'accipiens Cass. Sent. 2076 /14
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente - Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. SESTINI Danilo - Consigliere - Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 10467/2008 proposto da: S.D., elettivamente domiciliato in ____8, presso lo studio dell'avvocato ____, rappresentato e difeso dall'avvocato _ giusta, delega in atti; - ricorrente - contro SISAL SPA (OMISSIS), in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante avv. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, ___che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ___giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 250/2007 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 26/02/2007 R.G.N. 1346/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA; udito l'Avvocato ____per delega orale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 12 novembre 2003 S.D. convenne innanzi al Giudice di Pace di Crotone SISAL s.p.a. per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.582,00, oltre interessi e spese, per una vincita al concorso Enalotto del 17 settembre 1997. Dedusse di non averne potuto incassare l'importo perchè la schedina era stata scambiata e di avere denunciato i fatti sia alla Procura della Repubblica di Crotone che a SISAL s.p.a. la quale, malgrado ciò, l'aveva comunque pagata a soggetto che non era l'effettivo vincitore. Costituitasi in giudizio, SISAL s.p.a. contestò le avverse pretese. Con sentenza del 31 maggio 2004 il giudice adito accolse la domanda. Proposto gravame dalla soccombente società, il Tribunale, in data 26 febbraio 2007, in accoglimento dello stesso, l'ha invece rigettata. Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte S. D., formulando sette motivi. Resiste con controricorso SISAL s.p.a.. Motivi della decisione 1. Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha segnatamente evidenziato: a) che la responsabilità fatta valere dal S. nei confronti di SISAL aveva natura contrattuale, di talchè era del tutto irrilevante che in sede penale fosse stato condannato il titolare della ricevitoria presso la quale era stata effettuata la giocata; b) che, in base al regolamento del concorso pronostici SuperEnalotto approvato con D.M. 29 ottobre 1957, come modificato dal D.M. 30 luglio 1998, il pagamento del premio doveva essere effettuato "a favore e a spese dell'esibitore della scheda" e "previo ritiro della stessa, escluso qualsiasì equipollente"; c) che, secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio. la schedina giocata e debitamente convalidata costituiva un documento di legittimazione, ex art. 2002 cod. civ., idoneo a individuare l'avente diritto alla riscossione del premio; d) che, conseguentemente, correttamente la società convenuta aveva effettuato il pagamento della vincita in favore del titolare della ricevitoria presso la quale la schedina vincente era stata giocata, previo ritiro della stessa in originale; e) che tale pagamento non andava qualificato come pagamento al creditore apparente, ex art. 1189 cod. civ., ma come pagamento all'adiectus solutionis causa, ex art. 1188 cod. civ., configurando il rapporto tra giocatore e ricevitore un mandato oneroso, sia con riferimento all'attività di trasmissione all'ente gestore del tagliando-matrice e della posta, sia con riferimento a quella di riscossione; f) che, in definitiva legittimamente SISAL aveva corrisposto la vincita alla persona legittimata a riscuoterla, ex art. 1188 cod. civ.. 2.1 Di tale valutazione si duole quindi l'impugnante che, con il primo motivo di ricorso, denuncia violazione dell'art. 1703 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e, premesso che il gestore della ricevitoria si era appropriato in maniera illecita del tagliando, chiede alla Corte, nel quesito di diritto, di stabilire "se chi si appropria in maniera illecita di una schedina vincente diviene mandatario del giocatore-vicitore". 2.2 Con il secondo mezzo il ricorrente deduce violazione dell'art. 1188 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, formulando il seguente quesito: dica la Corte se il pagamento effettuato a chi si appropria in maniera illecita di una schedina vincente, costituisce pagamento a un adiectus solutionis causa, ossia a un mandatario del giocatore vincitore, con conseguente estinzione dell'obbligazione. 2.3 Con il terzo motivo l'impugnante lamenta violazione del D.M. 29 ottobre 1957, come modificato dal D.M. 30 luglio 1998, per avere il giudice di merito ritenuto valido il pagamento effettuato al titolare della ricevitoria, senza considerare che lo stesso si era appropriato in maniera illecita del tagliando vincente. Formula il seguente quesito: dica la Corte se il pagamento effettuato a chi si è appropriato in maniera illecita di un tagliando vincente costituisce pagamento a un adiectus solutionis causa, ossia a un mandatario del giocatore vincitore. 2.4 Con il quarto, il quinto, il sesto e il settimo mezzo il ricorrente deduce vizi motivazionali con riferimento: a) alla circostanza che il gestore della ricevitoria, che si era appropriato in maniera illecita del tagliando vincente, avrebbe agito quale mandatario del vincitore; b) alla ricorrenza, nella fattispecie, dei presupposti per l'operatività dell'art. 1188 cod. civ., considerato che il pagamento era avvenuto in un momento successivo alla acquisita conoscenza, da parte di SISAL, della denuncia del S.; c) alla ritenuta insussistenza della possibilità per il S. di agire direttamente nei confronti di SISAL per il pagamento della vincita, malgrado l'esistenza di una sentenza penale, passata in giudicato, che aveva accertato la responsabilità dell'accipiens; d) alla affermata, corretta applicazione del regolamento concorso pronostici, avendo SISAL ricevuto il tagliando vincente da chi se ne era illecitamente appropriato. 3 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro connessione, non hanno pregio. Va premesso che il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) - è soggetto, in forza del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cuiall'art. 360 cod. proc. civ. e segg., come modificati per effetto del menzionato D.Lgs. n. 40 del 2006. Ad esso si applica pertanto l'art. 366 bis cod. proc. civ., attesa l'univoca volontà del legislatore di assicurare ultraattività a tale norma, anche dopo la sua formale abrogazione (per tutte, v. espressamente Cass. civ. 27 gennaio 2012, n. 1194). 4 Ora, come è stato correttamente evidenziato, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., prima parte, consiste nell'imposizione, al patrocinante che materialmente redige l'atto, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formulazione immediata e diretta del principio di diritto che si chiede alla Corte di affermare e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità (Cass. civ. ord. 24 luglio 2008, n. 20409 e più di recente Cass. civ. 5 luglio 2011, n. 14771). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso, la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima il diverso principio di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, con la precisazione che all'ipotesi in cui manchi il quesito va assimilata quella in cui il quesito sia inconferente ovvero si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione della fattispecie concreta e tale, quindi, da non consentire una risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, tenuto conto che neppure è possibile desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass. civ., Sez. Unite, 11 marzo 2008, n. 6420). Ciò in quanto il quesito di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera affermazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda, nonchè alla decisione impugnata, in modo da indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri. 5 Quanto poi ai motivi con i quali si denunciano vizi motivazionali, il secondo periodo dell'art. 366 bis cod. proc. civ., prevede che il ricorrente formuli un c.d. quesito di fatto, che indichi cioè, in modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Sebbene vi sia stata qualche isolata pronuncia che ha ritenuto sufficiente un'illustrazione che, libera da rigidità formali, si concretizzi tuttavia in una esposizione chiara del fatto controverso o delle ragioni di inidoneità della motivazione (confr. Cass. civ. n. 4556 del 2009), la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che il rispetto della disposizione processuale richiamata esige un quid pluris, e cioè la formulazione di uno specifico passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo non equivoco. Tale requisito si è affermato - non può ritenersi osservato allorquando solo la completa lettura della illustrazione del motivo, all'esito di una interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente, consenta di comprendere il contenuto e il significato delle censure, stante le esigenze deflattive sottese alla formulazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 14 marzo 2013, n. 6549). 6 Nel caso di specie parte ricorrente, nei quesiti di diritto formulati a chiusura del primo, del secondo e del terzo motivo, segnatamente volti a denunciare pretesi errores in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice di merito, pone alla Corte una serie di interrogativi in ordine alla possibilità che chi si sia appropriato in maniera illecita di una schedina vincente possa essere considerato adiuctus solutionis causa, ovvero mandatario dell'effettivo vincitore: interrogativi, tutti, privi, all'evidenza, di correlazione con le argomentate ragioni della decisione. Questa è invero incentrata sulla piena legittimità del pagamento della schedina al titolare della ricevitoria, previo ritiro del documento di legittimazione in originale, legittimità predicabile, secondo il giudice d'appello, in base al regolamento del concorso, e tale da rendere inopponibile a SISAL il malgoverno che del relativo importo aveva poi fatto l'accipiens. Ed è a dir poco ovvio, in tale contesto, che la qualificazione di quest'ultimo in termini di adiectus o mandatario del vincitore è più descrittiva che decisiva, posto che, anche a non volerla condividere, resta comunque intatto il nucleo decisorio essenziale della pronuncia impugnata. Peraltro, considerato che, in tema di concorsi pronostici, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, le condizioni generali unilateralmente predisposte e contenute in atti regolamentari, in quanto accettate dallo scommettitore, disciplinano il contratto complesso ed unitario che lo stesso conclude con l'ente gestore al momento della giocata (confr. Cass. civ. 29 maggio 2013, n. 13434), l'impugnante, che non ha mai confutato la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale della sua azione nei confronti di SISAL, non poteva sottrarsi alla contestazione della lettura che di quelle disposizioni ha dato il giudice di merito, sulla stessa fondando l'operata scelta decisoria. 7 Quanto poi alle critiche formulate nel quarto, nel quinto e nel sesto motivo, che attengono a pretesi vizi dell'iter argomentativo con il quale il giudice di merito ha dato conto del suo convincimento, esse, a ben vedere, non mettono capo, in maniera chiara, a quel momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., nella interpretazione ormai assurta a diritto vivente, elemento che - come innanzi evidenziato - deve essere separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò specificamente deputata. In ogni caso i rilievi in essi esposti, oltre a riproporre, sotto forma di vulnera dell'apparato motivazionale con il quale il decidente ha giustificato la sua decisione, gli stessi argomenti addotti a sostegno dei denunciati errores in iudicando, censurano, in maniera confusa e comunque puramente assertiva, l'applicabilità delle norme in ordine al pagamento delle vincite SISAL, in presenza di una denuncia di appropriazione illecita della schedina da parte del titolare della ricevitoria. 8 Infine, e conclusivamente, tutte le critiche sono anche gravemente carenti sul piano dell'autosufficienza, atteso che il rispetto del dispostodell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, imponeva a parte ricorrente di riprodurre, almeno nelle parti salienti, il contenuto dei documenti prodotti a sostegno delle sue deduzioni, quali la sentenza penale di condanna del titolare della ricevitoria e la diffida inviata a SISAL, nonchè di indicarne l'esatta allocazione nel fascicolo processuale, adempimenti, tutti, rimasti inadempiuti. Si ricorda, in proposito, che le sezioni unite di questa Corte, pur avendo chiarito che l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensidell'art. 369 cod. proc. civ., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (confr. Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726). In tale contesto il ricorso deve, evidentemente, essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013. |
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Massimiliano Solinas
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