Invio di fax pubblicitario senza consenso? C’è il danno morale Tribunale Brescia, sez. I, sentenza 04.03.2013
Tribunale Brescia, sez. I, sentenza 04.03.2013
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 236 volte dal 03/04/2013
Il Tribunale di Brescia, Sezione Prima Civile, con la sentenza 4 marzo 2013 riprende una tematica molto delicata, che da tempo viene affrontata nelle aule giudiziarie, anche se con maggiore frequenza avuto riferimento all’uso illegittimo della posta elettronica (spamming) più che all’uso del fax, come nel caso di specie. In entrambi i casi, comunque, ci troviamo di fronte a dei sistemi automatizzati che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 130 del Codice per la protezione dei dati personali.
Tribubale di Brescia
Sentenza 4 marzo 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, Sezione Prima civile, nella persona del Giudice unico dott. Lorenzo Benini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 8114/2010 Ruolo Generale promossa da
M. D., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Brescia, presso l’Avv.to MARCHESI MATTIA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
contro
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Brescia, presso l’Avv.to CODIGNOLA ENRICO, e rappresentato e difeso dall’Avv.to Prof. D’ERCOLE STEFANO del foro di Roma per procura in atti
CONVENUTO
In punto: Responsabilita per l’esercizio di attivita pericolose (art. 2050 c.c.)
CONCLUSIONI
Dell’attore
“IN VIA PRINCIPALE: Voglia l’Ili.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di diritto in merito a quanto esposto in narrativa, ogni diversa e contraria istanza disattesa
OGGETTO:
Responsabilita per l’esercizio di attivita pericolose (art. 2050 c.c.) anche in via istruttoria ed incidentale, accertato che l’attività di parte convenuta si è caratterizzata per un illecito trattamento dei dati personali con la conseguente violazione del diritto alla privacy dell’attrice, condannare Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno pari ad € 23.000, ovvero nella misura maggiore o minore da stabilirsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”
Del convenuto
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia e, per l’effetto, dichiarare competente il Tribunale di Roma con ogni consequenziale provvedimento;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l’improcedibilità dell’azione promossa dall’avv. D. M. con atto di citazione notificato alla Wind in data 4/7 maggio 2010, a mezzo del servizio postale, per difetto dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nel merito, disattendere e rigettare, comunque, tutte le domande formulate dall’avv. D. M. nel proprio atto di citazione notificato alla Wind in data 4/7 maggio 2010 a mezzo del servizio postale, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e, comunque, perché non provate.
Con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2010 M. D. evocava in giudizio WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale conseguente all’illecito trattamento dei propri dati personali da parte della convenuta, la quale aveva, nonostante l’espressa richiesta di cessazione, inviato a mezzo fax materiale pubblicitario all’utenza del suo studio professionale.
La convenuta si costituiva, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito essendo invece competente il Tribunale di Roma, sia ai sensi dell’articolo 19 c.p.c. quale foro generale delle persone giuridiche, sia ai sensi dell’articolo 20 c.p.c. per l’essere il fatto stato commesso in Roma.
Eccepiva l’improcedibilità dell’azione, in assenza di prova dell’avvenuto tentativo di conciliazione di cui alla legge 249 del 1997.
Nel merito, osservava che parte attrice aveva espressamente autorizzato l’invio di materiale commerciale con riguardo una linea residenziale attivata nel 1999 e cessata nel 2004, e che tale autorizzazione doveva ritenersi estesa anche alla linea per cui è causa ai sensi dell’articolo 130, punto 4, del decreto legislativo 196 del 2003. In ogni caso, appena ricevuto la comunicazione, la convenuta
aveva provveduto a disabilitare l’invio di fax.
I fax venivano comunque inviati a intervalli temporali molto lunghi, in media uno ogni 12 giorni, e quindi con cadenza non idonea a limitare l’operatività del fax o da potersi considerare assillante.
Mancava poi qualunque prova del danno lamentato, che non poteva essere surrogata dalla richiesta valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c.; neppure sussisteva una ingiustizia costituzionalmente qualificata che potesse giustificare la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi al più di mero disagio. Chiedeva per questo l’accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Assegnati i termini di cui all’art. 183 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni senza assumere prove.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione preliminare di incompetenza per territorio del giudice adito è infondata, e va quindi disattesa. Ai sensi dell’articolo 20 c.p.c., se l’obbligazione deriva da fatto illecito il foro si identifica nel luogo ove si verifica il fatto produttivo del danno, ricomprendendosi nella nozione di fatto, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva; qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l’evento.
Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità della domanda. Risulta infatti che la domanda di conciliazione venne trasmessa in data 3 marzo 2010, mentre l’atto di citazione venne notificato in data 4 maggio 2010, e quindi oltre il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di conciliazione stabilito dall’art. 1, comma 11, della legge 249 del 1997.
Nel merito, risulta pacifico e documentalmente provato l’invio allo studio professionale di parte attrice di venti fax pubblicitari da agosto 2009 ad aprile 2010, di ulteriori ventiquattro da maggio 2010 a luglio 2010, e di ulteriori sei in corso di causa.
Risulta altresì documentalmente provato che con lettera raccomandata del 27 luglio 2009 parte attrice ebbe a diffidare formalmente la convenuta dall’invio di materiale pubblicitario a mezzo fax; ciò esonera questo Giudice dal valutare se il consenso prestato in relazione all’utenza domestica possa essere valido anche per l’utenza professionale.
Stabilisce l’art. 130 del D.Lvo 196 del 2003 che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito solo con il consenso dell’interessato. Evidente quindi appare l’illecito trattamento dei dati personali di parte attrice, ed il diritto di questa al risarcimento del danno sofferto.
La risarcibilità del danno morale in conseguenza dell’illecito trattamento dei dati personali è espressamente stabilita dall’art. 15 del D.Lvo 196 del 2003. Circa la concreta liquidazione, ritiene il Tribunale che non possa non tenersi conto del fatto che il
comportamento è proseguito non solo dopo l’espressa diffida, perdurando addirittura in corso di causa; tale dato non può non comportare un particolare patimento e disagio dell’attore, che non ha visto riconosciuto il proprio diritto neppure dopo la notifica della citazione.
Si ritiene quindi di ragione ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenuto anche conto del numero di fax pervenuti (si può immaginare il disagio di parte attrice nell’attendere una comunicazione importante e nel vedere giungere invece un’informazione pubblicitaria) e del lungo arco di tempo in cui il comportamento illecito si è manifestato, riconoscere la somma di Euro 5.000,00, così liquidata al valore attuale e comprensiva altresì del danno emergente costituito dal costo del toner e della carta.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 5.000,00, così liquidata al valore attuale, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo condanna parte a rimborsare le spese di lite a favore di parte, liquidandone l’ammontare in Euro 2.100,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 1 agosto 2012 ed Euro 195,00 per spese, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il giorno 04/03/2013
IL GIUDICE
(Dott. L. Benini)
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