In caso di furto in appartamento l’imprenditore dell’impresa che si occupa di lavori nel condominio è responsabile se con il suo comportamento negligente ha creato, con i ponteggi, una facile via d’accesso per i ladri. Alla fine di ogni giornata lavorativa è infatti obbligatoria la rimozione delle scalette di collegamento fra i vari piani del ponteggio. Questo è quanto ha stabilito una recente decisione della Corte d’Appello di Roma che ha ribaltato una decisione del Tribunale e ha dato ragione ad una signora che si era vista svaligiare la casa da ladri che erano saliti al suo appartamento avvalendosi del ponteggio. La signora sulla quale gravava l’onere della prova del danno è riuscita a dimostrare il comportamento negligente dell’imprenditore. Infatti, con riguardo al danno derivante per il furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di ristrutturazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dell’imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia, e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle dette impalcature e violando, quindi, il principio del “neminem laedere”, abbia (colposamente) creato un agevole accesso ai ladri ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno (nella specie, si trattava di un furto preceduto da un precedente furto in altro appartamento, in seguito al quale l’amministratore del condominio aveva espressamente richiesto alla impresa che eseguiva i lavori di installare una illuminazione notturna del ponteggio e di rimuovere, al termine della giornata lavorativa, le scale di collegamento tra i diversi piani del ponteggio).