Non si tratta allora di applicare in via analogica la disposizione ex art. 33 del codice del consumo citata, bensì di applicazione diretta: del contratto infatti l’accordo in parola antipica degli effetti e quindi deve essere assoggettata alla stessa disposizione di protezione prevista per il consumatore in caso di stipula del contratto definitivo. Non sarebbe infatti razionale ammettere la tutela del contraente debole per il contratto definitivo ed escluderla per quello preparatorio, che pure ne anticipa degli effetti ed è ad esso strumentale. Del resto se fosse stato un atto unilaterale – ossia una fattispecie più lontana dal contratto definitivo di quanto non debba essere considerato l’atto preparatorio in parola – ai sensi dell’art. 1324 c.c. le norme previste in materia contrattuale si sarebbero applicate ( direttamente, pur se nei limiti della compatibilità) anche agli atti unilaterali inter vivos aventi contenuto patrimoniale.