Secondo la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n.6071/2012), il fatto che un giovane motociclista in possesso della sola patente B si sia trovato alla guida di una moto di grossa cilindrata con un passeggero a bordo non può comportare una valutazione sotto il profilo del concorso di colpa. La vicenda ha ad oggetto l’incidente avvenuto tra un motociclista e un trattore con traino. In primo grado, il Tribunale si pronunciava per il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti. La Corte d'Appello confermava, nella sostanza, la sentenza di primo grado. Pertanto, le parti coinvolte proponevano ricorso in Cassazione, nonchè controricorso. Nel corso del giudizio di merito, per la valutazione delia colpa concorrente i giudici si sono soffermati in particolare: sul problema relativo all’accensione dei dispositivi di illuminazione da parte del conducente del trattore, sull’impossibilità di un giovanissimo ragazzo (che non aveva ancora compiuto 21 anni di età e possedeva solo la patente B) di guidare una moto di grossa cilindrata (Suzuki 600). I Giudici con l’ermellino ritengono sicuramente rilevante la questione relativa all’accensione dei dispositivi di illuminazione, che avrebbero consentito al motociclista di vedere in anticipo l’ingombro. In proposito, infatti, nella sentenza si legge che “vi è la responsabilità al 50% basata sulla mancata accensione dei dispositivi di illuminazione perché l’avvistamento, peraltro meramente ipotizzato dal giudice di primo grado, e comunque avvenuto tardivamente da parte del motociclista, non esclude affatto la colpa concorrente del conducente del trattore ed il suo pari contributo causale all’evento. Infatti il motociclista avrebbe visto in ritardo l’ingombro mentre soltanto l’accensione dei fari avrebbe potuto consentire una diversa e più tempestiva manovra da parte sua.” Non ha, invece, alcuna relazione causale con il sinistro – e non assume alcun rilievo nella configurazione di un’eventuale concorso di colpa – la circostanza che il motociclista fosse di giovane età (meno di 21 anni) e che non fosse in possesso della patente A. La Suprema Corte precisa, infatti, che “riguardo alla giovanissima età del conducente della moto che non aveva ancora compiuto il 21°esimo anno di età ed era titolare della sola patente B, si fonda su circostanze che non hanno alcuna relazione causale con il sinistro e non hanno rilevanza alcuna ed utile ad escludere la condotta colposa del conducente del trattore”. Per tutti i motivi sopra descritti, la Cassazione ha rigettato il ricorso, compensando le spese di giudizio. Roma, 20 luglio 2012 Dott.ssa Stefania Errigo Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners RIPRODUZIONE RISERVATA