Tessera del tifoso, ”La sentenza del Tribunale può portare a risultati importanti”
prima sezione del tribunale civile di Roma (giudice unico, Vittorio Contento)
Dott. Cesare Ricchiuto
di Roma, RM
Letto 255 volte dal 05/04/2013
Il Tribunale di Roma ha inflitto una multa di 5.000 euro per l’A.S.Roma come risarcimento per i danni morali ad un fan titolare della Tessera del tifoso. La sentenza, la prima in Italia a riconoscere le ragioni dei tifosi, ha ritenuto infatti fondata l’azione pilota promossa dagli avvocati Paolo Ricchiuto, Lorenzo Contucci e Giovanni Adami che hanno contestato il “trattamento illegittimo” dei dati personali contenuti nella modulistica necessaria per avere la tessera del tifoso. E questo potrebbe scatenare adesso migliaia di cause da parte di altri sostenitori.
”La questione andava avanti già da tempo, e riguardava il segmento della tutela della privacy. Il tifoso ha presentato un reclamo al garante della privacy per le anomalie della tessera del tifoso relative al fatto che ad essa veniva associato un percorso che, in maniera silente, di fatto costringeva a richiedere e quindi sottoscrivere anche una carta di credito“.
In sostanza, quindi, i club quindi “costringevano” i tifosi che richiedevano la tessera, anche a sottoscrivere un contratto con le banche.
“Il garante della Privacy aveva già diffidato le società sul loro modus operandi, dichiarando l’illegittimità di far sottoscrivere ai tifosi anche delle carte di credito“.
“La sentenza del tribunale di Roma per la prima volta ha riconosciuto non solo l’esistenza di un diritto di scelta da parte del tifoso ma anche quello di un danno, quantificandolo in 5000 euro, catalogabile come danno morale e non patrimoniale. Si tratta di una lesione del diritto di scelta di chi sottoscrive la tessera del tifoso. Seppur vi fosse una possibile scissione tra l’elemento tessera e quello carta di credito, ciò non era comprensibile alla maggior parte dei tifosi a causa di una comunicazione codificabile solamente da esperti in materia di diritto . Anche il consiglio di stato lo scorso anno paventò l’ipotesi di “pratica commerciale scorretta” da parte delle società in quanto il loro operato non tutelava i dati sensibili del contraente“.
“Per prima cosa occorre chiarire che, trattandosi di danni morali, ogni giudice può quantificare a sua discrezione il danno subito dal tifoso, anzi addirittura potrebbe riconoscere il diritto ma non emettere sanzioni economiche alle società, come in precedenza aveva fatto il Tribunale di Firenze. La sentenza del Tribunale di Roma crea comunque un precedente importante e spendibile da tutti coloro che vorranno presentare reclamo. Se fino ad ora l’argomento veniva trattato con leggerezza, questa sentenza apre una breccia che può portare a conseguenze importanti”.
. Proprio l’As Roma, una delle prime società in Italia a combattere contro la delibera del Ministero su questa formula di riconoscimento tanto criticata, è stata dunque multata dopo l’istanza presentata dagli avvocati Adami, Ricchiuto e Contucci. La motivazione è la seguente:
“Come sanno bene i circa 700.000 abbonati alle varie squadre di serie A– hanno argomentato i tre legali – dopo le circolari dell’allora ministro Maroni e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dotarsi della tessera del tifoso è diventata condizione necessaria per poter sottoscrivere un abbonamento o comprare un biglietto per una trasferta. Il problema e’ chela Roma, come tutti gli altri club, ha associato alla tessera anche la funzione di carta di credito(seppure non attiva al momento del rilascio). Il tutto sulla base di una modulistica, praticamente identica per tutte le società, che già il Garante della privacy aveva censurato con un provvedimento generale del 2010, perché’ non consentiva di comprendere chiaramente che fine facessero i dati personali degli interessati, trasferiti automaticamente alle società che gestiscono le carte di credito”.
La tessera del tifoso, viste le forme del rilascio, è illegittima perché' può rappresentare una pratica commerciale scorretta. E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato (Sez. VI, Pres. Giancarlo Coraggio, Rel. Giulio Castriota Scanderbeg) che, come riferisce il Condacons, ha accolto l'appello presentato dal'associazione dei consumatori e Federsupporter contro la decisione del Tar del Lazio che nelle scorse settimane aveva respinto il ricorso avverso la ''tessera del tifoso'' presentato dalle due organizzazioni.
Codacons e Federsupporter, spiega la nota dell'associazione guidata da Carlo Rienzi, ''contestavano in particolare il fatto che per ottenere la tessera e, di conseguenza, abbonamenti e biglietti, i tifosi fossero costretti ad acquisire una carta di credito ricaricabile, circostanza che rischia di condizionare le scelte economiche dei tifosi/consumatori''.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello dei due enti, ha cosi' motivato:''L'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalita' di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalita' proprie della tessera del tifoso) la liberta' di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l'acquisizione di tale utilita' potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto''.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 6 articoli dell'avvocato
Cesare Ricchiuto
-
Le disposizioni non patrimoniali sulla sepoltura fra testamento e mandato post mortem del cuius
Letto 4019 volte dal 05/04/2013
-
"Disposizioni in materia di difesa d'ufficio"
Letto 285 volte dal 05/04/2013
-
: Disanima sulla ripartizione delle spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario - giurisprudenza -
Letto 8264 volte dal 05/04/2013
-
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' social...
Letto 152 volte dal 05/04/2013
-
incompatibilità pubblico impiego, stato dell'arte
Letto 1105 volte dal 05/04/2013