Nel caso di autolesioni, procuratesi dall'alunno nell'immediatezza dell'istituto scolastico, la responsabilità è del Ministero dell'istruzione e non dell'istituto scolastico. La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo nella scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità della scolaresca. Peraltro, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali - i quali costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - sì trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti.