Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma di € 6.500,00 per ogni ricorrente, oltre ad interessi, ed alle spese legali, in forza del principio secondo il quale, laddove si verifichi la violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001, spetta a tutte le parti del processo, a prescindere dal fatto che esse siano state vittoriose o soccombenti.