La responsabilità del custode ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la res ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato attraverso la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla res, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione della stessa. La responsabilità de qua è, conseguentemente, esclusa solo dalla prova del caso fortuito, in cui rientra anche la condotta del danneggiato stesso, ma nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultimo fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tener conto della natura della res e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione ed uso.