Pacchetti turistici: responsabilità del tour operator
Tribunale Roma, sez. IX civile, sentenza 20.12.2014 n° 2235
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 565 volte dal 03/04/2015
Ai sensi dell’art. 93 Cod.Cons., in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore ed il venditore (vale a dire l’agenzia di viaggi che vende materialmente il pacchetto turistico, facendo da tramite tra il tour operator ed il cliente consumatore) “sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile” (formula che riproduce il disposto di cui all’art. 1218 c.c.). Il medesimo art. 93 Cod.Cons. al secondo comma precisava che “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. L’art. 96 Cod.Cons. poi prevedeva che l’organizzatore ed il venditore non rispondono “quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”, pur essendo comunque tenuti ad apprestare “con sollecitudine” ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.
Sezione IX Civile
Sentenza 20 dicembre 2014, n. 2235
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IX SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 19876 dell’anno 2009 vertente
tra
G. D., N. R., B. M. e N. D., tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 2 presso lo studio dell’Avv. Domenico Femia, rappresentati e difesi dall’Avv. Riccardo Tropiano in forza di procura a margine dell’atto di citazione
attori
e
X. Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Giunone Regina n. 1, presso lo studio dell’Avv. Anselmo Carlevaro che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti F. Carlo Assereto ed Andrea Greco in forza di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
convenuta
oggetto: vendita di pacchetto turistico
conclusioni: come da fogli allegati al verbale di udienza del 25 giugno 2014 da intendersi qui integralmente riportati e trascritti
FATTO E DIRITTO
La sig.ra G. D., in proprio e quale unica erede (madre) di F. S. e i sigg.ri N. R., B. M. e N. D., in proprio e quali eredi (rispettivamente padre, madre e sorella) di N. F., hanno citato in giudizio la X. G. Tours SpA chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali loro derivati per la morte dei loro congiunti, F. S. e N. F. (che avevano contratto matrimonio in data 29/12/2007), presumibilmente avvenuta il 4/01/2008 in conseguenza dell’incidente aereo occorso all’aeronave LET 410 YV 2081 della compagnia venezuelana “Transaven”, sul quale i due si erano imbarcati dall’aeroporto Simon Bolivar di Maiquetia (Caracas) per recarsi a Gran Roque (arcipelago di Los Roques). In considerazione del fatto che il pacchetto di viaggio turistico tutto compreso, che includeva il volo Caracas-Los Roques andata e ritorno ed un soggiorno per 7 notti nell’arcipelago, era stato venduto ai coniugi F. e N. dalla X. G. Tours SpA, gli attori hanno affermato la responsabilità di quest’ultima in forza della disciplina sulla vendita del pacchetto turistico contenuta nel codice del consumo o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c. per aver scelto un vettore aereo privo di standard di sicurezza adeguati.
Si è costituita in giudizio la X. Italia SpA (X. G. Tours SpA), la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo che per l’eventuale liquidazione del danno non era applicabile la convenzione di Montreal richiamata nell’atto di citazione, bensì la legge venezuelana che limita a 100 mila DSP a persona il risarcimento per il caso di morte conseguente a sinistro aereo.
La convenuta, dopo essere stata autorizzata alla chiamata in causa del vettore aereo responsabile del sinistro per essere da questo manlevata, ha rinunciato alla chiamata per le difficoltà incontrate nella individuazione del recapito presso cui evocare in giudizio il terzo.
La causa è stata istruita attraverso l’acquisizione di documenti e l’esame di tre testimoni. E’ stata inoltre disposta ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare il danno biologico iure proprio affermato da ciascun attore.
All’udienza del 25/06/2014 sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per le repliche.
E’ pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che i coniugi F. S. e N. F., in occasione del loro viaggio di nozze, hanno acquistato, per il tramite di un’agenzia viaggi intermediatrice, il pacchetto turistico organizzato dalla X. G. Tours e comprendente il viaggio andata e ritorno Caracas/Los Roques ed un soggiorno per 7 notti nel suddetto arcipelago (cfr. la proposta di compravendita di pacchetto turistico: all. 11 del fascicolo di parte attrice).
In data 4/01/2008 i novelli sposi si sono imbarcati all’aeroporto Simon Bolivar di Maiquetia (Caracas) per recarsi a Gran Roque (arcipelago di Los Roques) sull’aeronave LET 410 YV 2081 della compagnia venezuelana “Transaven” che però non è mai giunta a destinazione, come risulta dal rapporto della Segreteria Generale dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri italiano e dal rapporto delle autorità venezuelane (all.ti 15 e 16 del fascicolo di parte attrice). Successivamente, su ricorso dei prossimi congiunti, è stata dichiarata la morte presunta di F. S. e N. F. ai sensi dell’art. 211 del codice della navigazione (cfr. all.ti 18 e 19 del fascicolo di parte attrice).
L’azione proposta dagli odierni attori è volta a far valere in via principale la responsabilità contrattuale della società convenuta e, soltanto in via subordinata, la responsabilità da illecito aquiliano.
Quindi, occorre anzitutto verificare la prima ipotesi di responsabilità azionata dagli attori (quali eredi degli originari contraenti), per l’accertamento della quale si deve far riferimento alla disciplina sul contratto di vendita di pacchetto turistico (figura negoziale rientrante nell'ambito dell'appalto di servizi), con il quale il tour operator si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni (ad esempio prenotazioni di biglietti, soggiorni), comprensive in genere del trasporto. La materia, già disciplinata dagli artt. 82 e ss. del Codice del Consumo, (approvato con il d.lgs. 206/2005), applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, è stata da ultimo recepita all’interno del Codice del Turismo, approvato con d.lgs. n. 79/2011 (artt. 32 e ss. dell’allegato I).
Ai sensi dell’art. 93 Cod.Cons., in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore ed il venditore (vale a dire l’agenzia di viaggi che vende materialmente il pacchetto turistico, facendo da tramite tra il tour operator ed il cliente consumatore) “sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile” (formula che riproduce il disposto di cui all’art. 1218 c.c.). Il medesimo art. 93 Cod.Cons. al secondo comma precisava che “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. L’art. 96 Cod.Cons. poi prevedeva che l’organizzatore ed il venditore non rispondono “quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”, pur essendo comunque tenuti ad apprestare “con sollecitudine” ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.
In sostanza, l’organizzatore è tenuto a rispondere verso il consumatore del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico e del conseguente risarcimento del danno, in difetto di prova del fatto che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. E’, quindi, l’organizzatore, di cui è allegato e dedotto l’inadempimento, che deve fornire adeguata prova contraria, come, peraltro, in linea generale è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di ripartizione dell’onere della prova, hanno chiarito che “…il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Ora, tornando alla fattispecie in esame, considerato che il volo aereo Caracas-Los Roques rientrava tra le prestazioni promesse nell’ambito del pacchetto turistico venduto ai coniugi F.-N., l’incidente occorso a questi ultimi è senz’altro addebitabile al tour operator qui convenuto, in difetto di prova del fatto che il mancato adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile.
Del resto la X. Italia SpA, costituendosi in giudizio, non ha specificamente eccepito l’imprevedibilità ed inevitabilità del fatto del terzo (il vettore aereo), né tanto meno l’esistenza del fortuito o della forza maggiore, ma, al contrario, ha riconosciuto la natura oggettiva della responsabilità invocata da controparte (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) riservandosi la facoltà di agire in manleva nei confronti del prestatore del servizio.
Una volta accertata la responsabilità contrattuale della X. per la morte dei coniugi F. e N. e prima di procedere alla quantificazione dei danni affermati dagli attori, in proprio e quali eredi delle due vittime, va disattesa l’eccezione della parte convenuta, secondo cui per la liquidazione di detti danni occorrerebbe applicare la legge venezuelana ed i limiti da essa previsti per l’ipotesi di morte conseguente a sinistro aereo.
L’eccezione è priva di pregio giuridico, atteso che il pacchetto turistico in oggetto è stato venduto in Italia ed è, quindi, interamente disciplinato dalla normativa italiana, la quale prevede che “il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano” (art. 94 Cod.Cons.). Pertanto, gli unici limiti risarcitori possono essere rinvenuti nelle convenzioni internazionali in materia di trasporto aereo ed in particolare nella convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, certamente applicabile al caso in esame anche in considerazione del fatto che i due novelli sposi prima di imbarcarsi sul volo aereo Caracas-Los Roques avevano effettuato altro tragitto aereo sulla tratta New York-Caracas. In proposito è bene evidenziare che l’art. 1 comma 3 della convenzione di Montreal, nel definire il campo di applicazione della stessa, precisa che “il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti e il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato”.
Ebbene, per i danni da morte o lesione al passeggero che eccedono la soglia dei 100.000 DSP (diritti speciali di prelievo) la convenzione di Montreal ripropone il criterio di imputazione per colpa con inversione dell'onere probatorio a carico del vettore. L'art. 21.2 della suddetta Convenzione individua, infatti, due ipotesi esonerative assai rigorose la cui dimostrazione è richiesta in termini di positività: a) la prova che il danno che si è in concreto verificato (such damage) non fu dovuto (was not due to) a negligenza o altro fatto illecito o omissione del vettore o dei suoi servants or agents; b) la prova che il medesimo danno fu dovuto esclusivamente (was solely due to) alla negligenza o altro fatto illecito o omissione di un terzo. In entrambi i casi, evidentemente, la norma richiede l'individuazione della causa del danno ad opera del vettore, con la conseguenza che danni da causa ignota debbano necessariamente ricadere sul vettore stesso.
Estendendo la suddetta disciplina anche al tour operator, in forza del richiamo contenuto nell’art. 94 cod.cons., non vi è dubbio che la X. Italia SpA sia tenuta al risarcimento dei danni senza alcuna limitazione, essendo rimasta ignota la causa dell’incidente aereo che ha visto coinvolti i coniugi F.-N.. Firmato Da: RUSSO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 629e3
Peraltro l’assenza di limiti di responsabilità per danni da morte è espressamente prevista anche dalle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetto turistico stipulato dai due coniugi poi deceduti (all. 14 del fascicolo di parte attrice).
Passando alla valutazione del quantum debeatur, in primo luogo agli attori deve essere riconosciuto il ristoro per il danno morale, quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall’evento dannoso, derivato dalla perdita dei loro congiunti.
La liquidazione dei danni morali per sua natura sfugge ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso all'equità, tenendo conto delle particolarità del caso concreto al fine di adeguare l'equivalente pecuniario all'oggettiva entità del danno (cfr. Cass. 134/98; Cass. n. 490/99; Cass. n.475/99). Al fine di evitare disparità di trattamento il Tribunale di Roma già dal 1996 si era dotato di una “griglia di valori di riferimento” sulla scorta dei quali liquidare il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima. Il sistema, che ha dato buona prova di sé con il consentire l’individuazione di alcuni limiti e massimi al risarcimento, si è tuttavia prestato ad una evoluzione, pensata per ovviare ad alcuni inconvenienti derivanti dalla necessità di tener conto delle circostanze del caso concreto senza mettere a repentaglio la necessaria parità di trattamento e la ragionevole prevedibilità delle decisioni giudiziarie. A partire dal 2007, pertanto, si è deciso di adottare un sistema fondato su una impostazione che meglio garantisce una adeguata personalizzazione del risarcimento, ove alcuni fattori sono considerati indefettibili, ed in particolare: 1) il rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto; 2) l’età della vittima e quella del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore; 3) la convivenza o meno tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite. Il nuovo sistema, dunque, per tenere conto di tali variabili, è stato fondato su un calcolo “a punti”, con la attribuzione, cioè, al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale.
Si sono, in pratica, divisi i fattori variabili teoricamente influenti sul risarcimento in 5 classi – rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza e composizione del nucleo familiare – ed in ciascuna classe si sono previste molteplici variabili, ad ognuna delle quali è stato assegnato un punteggio. Dall’anno 2009, poi, è stato inserita la possibilità di operare una riduzione (prima fino ad un terzo e poi, dall’anno 2011, fino alla metà) del punteggio attribuito per il rapporto parentale in presenza di particolarità che ne facciano apprezzare la concreta attenuazione e che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione (fino ad un ½ dall’anno 2011) del punteggio complessivamente conseguito. Il valore monetario del punto è stato fissato, in via equitativa, nella somma di € 9.405,00, attualizzati all’anno 2014.
Tanto premesso, nel caso in esame deve tenersi conto dell’età delle vittime (dalla documentazione agli atti risulta che F. S. e N. F., al momento del presunto decesso, avevano rispettivamente 33 e 34 anni) e del fatto che il danno è stato subìto dalla madre di F. S. (che alla data del sinistro aveva 69 anni) e dal padre, dalla madre e dalla sorella di N. F. (che al momento del sinistro avevano rispettivamente 68, 63 e 37 anni); si deve poi ritenere che il rapporto di convivenza tra gli odierni attori e i rispettivi congiunti fosse già cessato al momento dell’incidente aereo, in considerazione del fatto che questi ultimi avevano appena contratto matrimonio e, quindi, verosimilmente avevano lasciato i rispettivi nuclei familiari di origine; va, infine, valutata la circostanza che, trattandosi di stretti congiunti delle vittime, non è richiesta, in giurisprudenza, alcuna prova sull’esistenza del pregiudizio (graduabile, ai fini della quantificazione, sulla scorta della intensità e durata nel tempo della sofferenza), ben potendosi, dal fatto noto che tra defunto e superstite esisteva un rapporto familiare di tale natura, risalire al fatto ignorato della sussistenza di un danno consistente nel grave dolore causato dalla perdita del congiunto. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutti i parametri sopra indicati, secondo la tabella uniformemente adottata da questo Tribunale, si stima equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno morale patito, a G. D., N. R. e B. M. la somma di € 244.530,00 (= 9.405 X 26 punti di cui 20 punti per la perdita del figlio, 4 punti per l’età della vittima, 2 punti per l’età del congiunto avente diritto al risarcimento) ciascuno e a N. D. la somma di € 141.075,00 (= 9.405 X 15 punti di cui 7 punti per la perdita della sorella, 4 punti per l’età della vittima e 4 punti per l’età del congiunto avente diritto al risarcimento). Detti importi devono ritenersi già rivalutati all’attualità.
Negli importi così come sopra liquidati deve ritenersi ricompreso anche il danno esistenziale, atteso che, stante la evidente stretta connessione fra il dolore psichico e il modus vivendi di chi lo patisce e l’unitarietà del “valore uomo”, si ritiene che il danno morale soggettivo e alla persona per la perdita irreversibile del rapporto parentale (sopra considerati), ricomprenda anche tale danno per cui il suo riconoscimento comporterebbe una inammissibile duplicazione del danno risarcibile (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008).
Per quanto riguarda il danno biologico richiesto iure proprio dagli attori, da una complessiva disamina delle risultanze istruttorie, della documentazione medica allegata al fascicolo di parte e dall’esame svolto dal consulente tecnico d’ufficio, appare chiaro come dall’evento in questione sia derivata per ciascun attore, con nesso di causalità immediata e diretta, una compromissione, sia pure di lieve entità, delle funzioni psichiche. Ed infatti, il CTU, pur avendo escluso per tutti gli attori la presenza di disturbi psicopatologici maggiori, ha riscontrato in ciascuno di essi “un disturbo dell’adattamento con occasionali deficit dell’attenzione e della concentrazione, labilità emotiva con transitori cedimenti depressivi dell’umore o transeunti crisi d’ansia; alterazioni del sonno; inappetenza; difficoltà relazionali e sociali, calo delle occupazioni lavorative e non”. Per quanto chiarito dal dott. Marcelli “la drammatica scomparsa senza ritrovamento dei corpi delle vittime non ha permesso ai congiunti una compiuta elaborazione del lutto”, cosicché il turbamento psichico proprio di ciascun evento luttuoso è degenerato in una patologia psichica sia pure di lieve entità.
Le conclusioni del consulente d’ufficio devono essere senz’altro condivise da questo Tribunale, in quanto adeguatamente e logicamente motivate secondo un iter logico ineccepibile che trae spunto da dati oggettivi fondati su rigorose indagini scientifiche di natura psicometrica.
Dunque, facendo proprie le conclusioni riportate nell’elaborato peritale officioso, a ciascun attore può essere riconosciuto un periodo di inabilità temporanea di sei mesi oltre che una invalidità permanente nelle misure seguenti: per G. D. il 9%, per B. M. il 7%, per N. R. il 5% e per N. D. il 5%.
Per l’espressione in termini monetari di questa specifica voce di danno, ritiene il giudicante, nell’esercizio del potere di valutazione equitativa, di conformare la stima alla stregua ancora una volta delle indicazioni evincibili dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma (aggiornate all’anno 2014), caratterizzate da rigorosa e scientificamente acclarata ponderazione dei vari fattori in concreto rilevanti in caso di lesione personale. In considerazione di tutte le circostanze della vicenda de qua (entità dei postumi, età, condizioni personali e sociali dei soggetti lesi), il risarcimento del danno da invalidità permanente va determinato nelle seguenti misure, espresse in termini monetari già rivalutati all’attualità: per G. D. euro 12.312,07; per B. M. euro 9.595,86; per N. R. euro 6.125,35; e per N. D. euro 7.462,57. A ciascun attore spetta inoltre l’ulteriore importo di euro 4.851,00 per inabilità temporanea parziale al 25% calcolata su un arco temporale di sei mesi (=euro 26,95 X 180 giorni).
Nulla, invece, può essere liquidato agli attori iure haereditario per l’asserito danno biologico sofferto dai propri congiunti: non essendo stato acquisito alcun elemento di prova che consenta di ricostruire le modalità del sinistro aereo non è possibile affermare che tra l’ammaraggio del velivolo e il decesso delle due vittime sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, tale da poter affermare che le vittime abbiano sofferto la menomazione della propria capacità fisio-psichica (cfr. in tal senso la consolidata giurisprudenza: tra tante Cass., sez. III, 20-01-1999, n. 491; Cass., sez. III, 10-02-1999, n. 1131).
Passando alla determinazione dei danni di natura patrimoniale occorre riconoscere agli attori il rimborso delle spese sostenute per ricerche, indagini e viaggi che, per quanto risulta dalle ricevute di bonifico e dagli estratti conto bancari allegati in atti (all. 27 del fascicolo di parte attrice), non specificamente contestati dalla convenuta, ammontano complessivamente ad euro 20.470,28. In mancanza di prova contraria si deve presumere che gli odierni attori abbiano partecipato paritariamente agli esborsi documentati, cosicché a ciascun di essi spetta la somma di euro 5.117,57.
In assenza di una prova rigorosa – nel caso di specie neppure in alcun modo coltivata - in ordine alla contribuzione delle due vittime ai bisogni delle rispettive famiglie di origine nessun seguito può essere dato alla specifica domanda di risarcimento del danno da lucro cessante asseritamente subito dai congiunti, anche in considerazione del matrimonio contratto dai sigg.ri F. e N. e del conseguente venir meno della convivenza con i rispettivi familiari.
Riassumendo i danni subiti dagli attori ammontano complessivamente: ad euro 266.810,64 per G. D., ad euro 264.094,43 per B. M., ad euro 260.623,92 N. R. e ad euro 158.496,14 per N. D.
Dagli importi sopra indicati devono essere detratti quelli corrisposti in corso di causa dalla società convenuta a trattenuti dagli attori a titolo di acconto sul maggior danno e segnatamente: l’importo di euro 107.154,54 pagato a G. D. e l’importo di euro 35.718,18 pagato a ciascuno dei tre congiunti di N. F..
Dunque, al netto dei pagamenti intervenuti in corso di causa, la convenuta deve essere condannata a pagare le seguenti somme: euro 159.656,10 a G. D., euro 228.376,25 a B. M., euro 224.905,74 a N. R. ed euro 122.777,96 a N. D..
Su tali somme sono, altresì, dovuti i c.d. interessi compensativi, dalla data di messa in mora (4 febbraio 2008, giorno al quale risale la lettera raccomandata di messa in mora: all. 20 del fascicolo di parte attrice) fino alla data della presente sentenza, in quanto devono essere remunerati i creditori per il mancato godimento delle somme suddette. Trattandosi in definitiva di una voce di danno, secondo le Sezioni Unite del 17/2/1995 n. 1712, la relativa prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice, mediante criteri presuntivi ed equitativi; il tasso di tali interessi non necessariamente deve essere quello legale, ma “deve essere tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto”. In ogni caso gli interessi “non possono essere fatti decorrere dalla data dell’illecito ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata”, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “somma capitale”, rivalutata di anno in anno, fino alla data della sentenza. Ora, considerata l’epoca dei fatti, la qualità e la condizione personale dei creditori e le caratteristiche della fattispecie concreta, appare congruo liquidare per tal voce di danno un interesse medio del 2,8% in via equitativa. Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull’importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all’epoca dell’atto di costituzione in mora (ottenuta, quest’ultima, devalutando il primo importo con l’applicazione degli indici ISTAT).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore degli attori che ne ha fatto specifica richiesta ex art. 93 c.p.c.. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai sigg.ri G. D., N. R., B. M. e N. D. nei confronti della X. Italia SpA, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità della X. Italia SpA per la morte, dichiarata in forma presunta, dei coniugi F. S. e N. F., quale organizzatore del pacchetto turistico venduto a questi ultimi;
- condanna la X. Italia SpA a pagare i seguenti importi oltre agli interessi come specificato in motivazione: euro 159.656,10 in favore di G. D., euro 228.376,25 in favore di B. M., euro 224.905,74 in favore di N. R. ed euro 122.777,96 in favore di N. D.;
- condanna la società convenuta a rifondere agli attori, con distrazione in favore del difensore di questi ultimi, le spese di lite, liquidate in complessivi euro 28.929,00 di cui euro 1.125,00 per esborsi ed euro 27.804,00 per compensi professionali oltre accessori di legge; pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Roma, 20/12/2014
Il Giudice
dott. Giuseppe Russo
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