Ai sensi dell’art. 93 Cod.Cons., in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore ed il venditore (vale a dire l’agenzia di viaggi che vende materialmente il pacchetto turistico, facendo da tramite tra il tour operator ed il cliente consumatore) “sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile” (formula che riproduce il disposto di cui all’art. 1218 c.c.). Il medesimo art. 93 Cod.Cons. al secondo comma precisava che “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. L’art. 96 Cod.Cons. poi prevedeva che l’organizzatore ed il venditore non rispondono “quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”, pur essendo comunque tenuti ad apprestare “con sollecitudine” ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.