Danno da vacanza rovinata
Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli – Avv. Italo Bruno, Sentenza 7 dicembre 2011
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 981 volte dal 11/12/2011
Il Giudice di Pace ha ricordato che "La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell'art.2059 c.c. e dell'art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”. "Nel caso di specie il danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto, con l'annullamento del viaggio a Roatan, gli attori hanno perso un’occasione di vedere luoghi sognati ed agognati e di godere del clima rilassante di quei luoghi. Tale voce di danno dovrà essere quantificata equitativamente e può essere stimata prudenzialmente in € 300,00 per ciascun attore".
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