Per effetto della recente riforma del codice di procedura civile, l'istituto della rimessione in termini, collocato nell'art. 153 c.p.c., ha assunto portata generale, non limitata alle sole ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa; ne consegue che detto istituto può consentire la rimessione in termini dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo che non si sia costituito nel termine