La sentenza penale emessa in applicazione della pena su richesta ex art. 444 cpp esonera la controparte dall'onere della prova nel giudizio civile
Corte Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 9456 del 18.04.2013
Avv. Luigia Castigliego
di Parma, PR
Letto 395 volte dal 21/04/2013
La Corte di Cassazione con tale sentenza, rifacendosi ad un precedente pronunciamento delle Sezioni Unite (17289/06), ha condiviso il principio per cui la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice del risarcimento, il quale ove intenda discostarsene deve fornire adeguata motivazione. Secondo la Cassazione, la sentenza penale di applicazione della pena ex art 444 c.p.p., pur non potendosi configurare come una sentenza di condanna, presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza ed esonera la controparte dall'onere della prova.
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