La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo. Affinché possa, concretamente, configurarsi siffatta responsabilità occorre che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del caso fortuito, ricadente sul custode. Cass. civ. Sez. III, 28-06-2012, n. 10860 P.D. c. Condomino (Omissis) e altri