In tema di concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., va negato il risarcimento del danno patrimoniale qualora risulti che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, senza che rilevi il fatto che dallo svolgimento dell'attività dovuta con l'ordinaria diligenza possa derivare la eliminazione della prova del danno.