Concorso di colpa del danneggiato
Cass. civ. Sez. III Sent., 25/09/2009, n. 20684
Avv. Massimiliano Solinas
di Genova, GE
Letto 2774 volte dal 03/11/2009
In tema di concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., va negato il risarcimento del danno patrimoniale qualora risulti che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, senza che rilevi il fatto che dallo svolgimento dell'attività dovuta con l'ordinaria diligenza possa derivare la eliminazione della prova del danno.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 60 articoli dell'avvocato
Massimiliano Solinas
-
Contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari e competenza per territorio
Letto 468 volte dal 09/04/2013
-
Fondamento della condanna alle spese processuali
Letto 583 volte dal 29/01/2013
-
La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo
Letto 2325 volte dal 11/07/2012
-
Tardiva costituzione dell'opponente, mutamento di giurisprudenza e rimessione in termini
Letto 2289 volte dal 08/11/2010
-
Eccezione di radicale nullità della procura ad litem
Letto 212 volte dal 26/11/2020