Pagamento degli oneri accessori nel condominio
Corte d'Appello Firenze, Sezione Seconda Civile, sentenza del 6 febbraio 2012, n. 62
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Per quanto riguarda le spese per l’energia elettrica, l’acqua ecc.m il locatore ha diritto alla richiesta del pagamento anche nella ipotesi in cui il contratto di locazione si sia concluso, quando l’assemblea condominiale abbia approvato il rendiconto annuale oppure cumulativamente quello relativo a più esercizi precedenti. Il locatore, quindi, può richiedere anche dopo la cessazione del rapporto di locazione, il pagamento degli oneri accessori al conduttore, a patto che il diritto al rimborso (effettivamente sostenute) non si sia prescritto. A tal proposito, il credito del locatore per gli oneri condominiali a carico del conduttore (ex articolo 9 legge 27 luglio 1978, n. 392), se sorto antecedentemente al giugno 2008, si prescrive in due anni, in quanto trattasi di crediti richiesti anteriormente al provvedimento c.d. Taglia leggi, ossia la legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione del decreto 25 giugno 2008, n. 112). Tale normativa, a decorrere dalla data del 22 dicembre 2008 ha abrogato, infatti, l’articolo 6, al comma 4, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 con conseguente applicazione della normativa generale dettata dall’articolo 2948, n. 4, del codice civile, che prevede il termine di prescrizione quinquennale.
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