Il condomino ricorrente impugna in primo grado due delibere assembleari che gli attribuivano una quota di partecipazione sia alle spese d’esercizio inerenti l’uso del riscaldamento sia alle spese di straordinaria manutenzione dell’impianto centralizzato da cui si era legittimamente distaccato anni prima. L’impianto centralizzato in questione, dopo il distacco dell’appellante, era stato sostituito e ridimensionato in ragione delle effettive esigenze di riscaldamento dei condomini rimanenti e, pertanto, l’appellante non avrebbe più potuto riattaccarsi. Si esclude quindi la partecipazione del condomino distaccato sia alle spese ordinarie, sia a quelle straordinarie “in quanto il ridimensionamento della nuova caldaia per le sole esigenze dei rimanenti condomini escludeva alcuna possibilità di fruizione di tale impianto, con conseguente impossibilità di eventuali riallacci”.