Ripartizione delle spese condominiali: anche le fondamenta sono opere comuni
Cassazione Civile, Sezione Seconda, sentenza del 26 luglio 2012, n. 13262
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 387 volte dal 08/01/2013
Quali sono le condizioni per poter parlare di condominio unitario tra più edifici? La questione nasce dall’approvazione del bilancio di esercizio di un condominio e nomina di un consulente cui affidare l’esecuzione di lavori concernenti le fondamenta dell’edificio. Alcuni condomini citano in giudizio il condominio al fine di far annullare la delibera assembleare adducendo che lo stesso risulta composto da due distinti lotti, autonomi e funzionali tra loro, ma solo le fondamenta di uno dei due fabbricati, secondo quanto da loro precisato, sarebbero state interessate dalle opere di realizzazione. L’altro lotto poggia su altre fondamenta, per cui i condomini di quel lotto non dovrebbero partecipare alle spese. Il problema a questo punto è quello di stabilire se i differenti corpi del fabbricato, che costituiscono il condominio, possono essere considerati quali autonomi e funzionali, e di conseguenza, fino a che punto le fondamenta di uno dei lotti possano essere considerate proprietà esclusiva dei condomini del relativo lotto di appartenenza. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte le fondamenta sono beni comuni per espresso riferimento contenuto nell'articolo 1117 c.c. che le menziona con il suolo su cui sorge l'edificio.
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