In tema di condominio, il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". Trattasi di giudizio di fatto che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Nella fattispecie, non viola la norma di cui all'art. 1102 c.c. il condomino che pianti alberi da frutta nel giardino condominiale se la piantagione di essenze arboree e floreali e' avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell'area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso