Cassazione Civile, Sezione Seconda, sentenza del 22 agosto 2012, n. 14608 Area destinata a parcheggio non rientra tra le parti comuni dell’edificio L'area destinata a parcheggio, realizzata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 765 del 1967 dalla società costruttrice dell'edificio condominiale, non rientra tra le parti comuni dell'edificio stesso, perciò non sussiste nè la comproprietà nè il diritto d'uso dei condomini.