E' nulla l'assegnazione collettiva dell'area cortilizia condominiale, a fini di parcheggio
Cass. Civ., Sez. II, sent. 30/03/2018
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 203 volte dal 20/04/2018
Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione lo spazio per parcheggio è prefissato nella misura stabilita dalla norma imperativa ed inderogabile di cui all'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art.18 della legge n. 765 del 1967. In questi casi, sussiste un vincolo pertinenziale permanente di natura pubblicistica tra tali aree e il fabbricato.
Ciò significa che il contratto originario vede la caducazione della originaria clausola e la relativa sostituzione ope legis con altra con la quale venga riconosciuto il diritto reale di uso di detto spazio in favore del condòmino, nella misura corrispondente ai parametri della disciplina normativa applicabile per l'epoca dell'edificazione (Cass., Sez. II, 27 dicembre 2011, n. 28950).
Si tratta, pertanto, di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ognuno dei singoli compratori delle varie porzioni dello stabile, in base ai rispettivi titoli di acquisto (Cass., Sez. II, 11 febbraio 2009, n. 3393).
Ne consegue, pertanto, che l'assemblea non è legittimata a disporre sul merito del diritto d'uso dell'area pertinenziale riservata a parcheggio di cui sono ex contractu titolari i singoli condòmini.
In altri termini, l'assemblea di condominio non può adottare delibere che, nel predeterminare ed assegnare le aree destinate a parcheggio delle automobili, incidano sui diritti individuali di proprietà esclusiva di uno dei condomini, dovendosi tali delibere qualificare come nulle (cfr., da ultimo, Cass., Sez. II, 31 agosto 2017, n. 20612).
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