Nei giudizi relativi alle parti comuni, promossi da terzi o anche da un singolo condomino, la legittimazione passiva dell’amministratore di condominio è senza limiti: la sua partecipazione non necessita di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale ed esclude il litisconsorzio necessario di tutti i condomini. L'amministratore ha, infatti, il solo obbligo di riferire all'assemblea. Egli è titolare di una rappresentanza processuale passiva generale senza limiti. Infatti, l’art. 1131, comma 2, che prevede che l’amministratore “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio”, deve essere interpretato nel senso che l’amministratore, quale “mandatario ex lege”, non necessita di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni necessarie.