L'amministratore del condominio non è legittimato a stipulare il contratto d'assicurazione del fabbricato senza l’autorizzazione dell’assemblea
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 aprile 2007, n. 8233
Avv. Federica Malagesi
di Roma, RM
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L'amministratore del condominio non è legittimato a stipulare il contratto d'assicurazione del fabbricato se non sia stato autorizzato da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione. Infatti, la disposizione dell'articolo 1130, primo comma, numero 4), cod. civ., obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tett
L'amministratore del condominio non è legittimato a stipulare il contratto d'assicurazione del fabbricato se non sia stato autorizzato da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione. Infatti, la disposizione dell'articolo 1130, primo comma, numero 4), cod. civ., obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto di assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la suddetta norma avendo, viceversa, come suo unico e diverso fine, quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 aprile 2007, n. 8233)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio VELLA - Presidente
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere
Dott. Giancarlo TRECAPELLI - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Me. SPA, in persona del legale rappresentamte, elettivamente domiciliato in Ro. Via
L.Li. (...), presso lo studio dell'avvocato Vi.Mo., difeso dall'avvocato Pa.Ci., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND Via F.M.Br. (...) - PARCO Il. - Na., elettivamente domiciliato in Ro. Via Gi.Gi.Be. (...), presso lo studio dell'avvocato Ma.An., che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 112/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/05 dal Consigliere Dott. Giancarlo TRECAPELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società per azioni Si. Assicurazioni (in seguito incorporata per fusione nella s. p. a. Au. e poi nella s. p. a. Me.) convenne, davanti al Tribunale di Napoli, il Condominio del fabbricato, sito in tale città alla Via Fi.Ma.Br. n. (...), per la condanna al pagamento dei premi annuali, scaduti e non pagati, relativi alla polizza del contratto d'assicurazione dell'immobile.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, si oppose all'accoglimento della pretesa negando di essere obbligato al pagamento dei premi con l'argomento che il contratto di assicurazione era stato concluso da un amministratore, privo del potere di sottoscrivere l'atto, non essendo stato autorizzato da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione.
Il Tribunale, con sentenza del 18 giugno 1999, accolse la domanda condannando il Condominio a pagare alla società assicuratrice la somma di 1.300.000lire.
Il soccombente propose appello sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la conclusione del contratto d'assicurazione, essendo finalizzata alla conservazione dell'edificio condominiale, rientrasse, ai sensi dell'art. 1130 n. 4 cod. civ., tra le attività che l'amministratore può compiere senza l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini.
L'appellata resistette al gravame e, con impugnazione incidentale, chiese la condanna del Condominio al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella liquidata dal Tribunale.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 17 gennaio 2001, ha accolto il gravame principale, e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della società assicuratrice e compensato tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Secondo la Corte la domanda della società era infondata perché l'art. 1130 n. 4 del codice civile, che conferisce all'amministratore del Condominio il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, non era applicabile alla conclusione del contratto d'assicurazione dell'immobile.
La società Me. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi illustrati con memoria.
Il Condominio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1128, 1130,1131 e 1133 del codice civile, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e si sostiene che la Corte di d'appello ha erroneamente ritenuto che l'amministratore del Condominio non sia legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato, se non abbia ricevuto l'autorizzazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione, perché non ha considerato che la sua stipulazione, avendo come scopo la conservazione della cosa comune, rientra tra i compiti assegnatigli dall'art. 1130 n. 4 cod. civ.
Con il secondo motivo, al primo strettamente connesso, denunziandosi l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), si sostiene che la Corte d'appello ha ritenuto che la conclusione del contratto d'assicurazione del fabbricato non rientra tra i poteri propri dell'amministratore e richiede, quindi, la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini, perché ha erroneamente interpretato la norma dell'art. 1130 comma 4 del codice civile, affermando che essa si riferisce soltanto agli atti direttamente volti alla conservazione dei diritti sulla cosa comune, mentre avrebbe dovuto interpretare la disposizione nel senso che lo amministratore è legittimato a compiere anche tutti gli atti che, come il contratto di assicurazione, abbiano lo scopo di garantire l'integrità dell'immobile su cui i diritti sono esercitati, in quanto conservare la materialità della cosa significa anche conservare e tutelare i diritti su di essa.
Entrambi i motivi sono infondati, perché la questione, posta all'esame di questa Corte, deve risolversi nel senso che l'amministratore del Condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione dei fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione.
A questa conclusione deve pervenirsi per la decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione del quarto comma dell'art. 1130 del codice civile, obbligando l'amministratore (l'amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 cod. civ., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato avendo la Corte d'appello interpretato in modo giuridicamente corretto la norma del quarto comma dell'art. 1130 cod. civ.
Le spese di questo giudizio devono compensarsi per la sussistenza di giusti motivi.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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