Segnalazione alla Centrale Rischi: anticipata la soglia della pericolosità Tribunale Lecce, sez. distaccata di Galatina, ordinanza 08.01.2013
Tribunale Lecce, sez. distaccata di Galatina, ordinanza 08.01.2013
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 612 volte dal 21/02/2013
Gli elementi di positività di tale pronuncia sono, dunque, ravvisabili innanzitutto, nella conferma di un orientamento giurisprudenziale oramai dominante, che configura il danno derivante da illegittima o erronea segnalazione alla Centrale Rischi, come danno dotato di una “autonoma dignità” rispetto a quello più prettamente di natura patrimoniale. E, aspetto probabilmente ancora più rilevante, nella possibilità di ottenere una sua, autonoma, individuazione, in una fase, quella cautelare, significativamente antecedente a quella della pronuncia di merito. L’opzione offerta dall’art 700 cpc., nella “veste giuridica” sopra esposta, consente dunque di tutelare un utente rispetto ad un’ipotesi, quella dell’ illegittima esclusione dall’accesso al credito motivata sulla base di presunte esposizioni debitorie extra-affidamento, in grado di produrre, nelle more dell’iter processuale, conseguenze fortemente pregiudizievoli e, verosimilmente, irreparabili. (da altalex.com)
SEZIONE DISTACCATA DI GALATINA
Il Giudice
Nella causa civile iscritta al n. 495/08 R.G. promossa da
M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Tanza ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Galatina al Corso Porta Luce n. 20
Contro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Federico FEDELE ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Lecce alla Via Imbriani n. 30
Visto il ricorso ex art. 700 cpc - in corso di causa - depositato in data 17 dicembre 2012 dalla M. srl, ritenuto:
In fatto
Il giudizio n. 495 R.G. del 2008 è stato introdotto dalla M. Srl al fine di ottenere il ricalcolo dell’esatto dare-avere relativo ad un rapporto di apercredito utilizzata con scoperto su un c/c principale, con secondari confluenti, intrattenuto dall’attrice con la banca.
Nel corso del giudizio è stata espletata (depositata il 10 novembre 2010) CTU econometrica che ha evidenziato, alla data del 1° marzo 2008, un saldo “ricalcolato” di euro 38.383,46 (senza capitalizzazione: cfr. SU 24418/10), nettamente inferiore a quello riportato nell’e/c bancario e pari ad euro 147.386,23.
Il CTU, chiamato a chiarimenti, in data 13 febbraio 2012 depositava un ulteriore schema il quale evidenziava, anche tenuto conto del quesito formulato dal CTP della banca, che il presunto credito bancario ammontava ad euro 49.510,72; mentre applicando un ulteriore criterio suggerito da parte attrice il credito veniva ridotto ad euro 32.742,66.
Con ricorso ex art. 700 cpc depositato, in data 17 dicembre 2012, in corso di causa, la M. Srl deduceva che, nel corso del giudizio ordinario, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a fronte di un “accordato” di euro 240.000 abbia segnalato un “rischio di revoca” ma “utilizzato” per euro 474.418, così come risulta dalla documentazione prodotta a sostegno del ricorso.
In diritto
La presentazione del ricorso in corso di causa determina una situazione di non sussidiarietà nella gestione della fattispecie con differenti possibili strumenti processuali, poiché diversamente decidendo si appesantirebbe oltremodo la parte attrice con un aggravamento dell’onere della prova sia sull’esistenza del fumus boni juris che del periculum in mora, essendo evidente che un ricorso ex novo (promosso anche con diverso procedimento) non godrebbe appieno (in termini temporali, ma anche di cognizione) delle difese e del materiale raccolto nel procedimento ordinario naturale del giudizio in cui viene promosso (specialmente se dura da vari anni).
Sul fumus boni juris
L'esigenza di celerità propria della cognizione cautelare può essere praticamente assicurata sia sulle cadenze ordinatorie del processo, autorizzando p. es. termini di comparizione brevissimi nonché l'omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio (si veda l'art. 669 sexies cpc); dall'altro si deve legittimare il giudice a decidere anche sulla base di materiale probatorio incompleto, qualora il tempo necessario per il completamento dell'istruttoria si appalesi troppo lungo in relazione alle concrete esigenze di velocità di tutela. Il fumus boni iuris o «parvenza di buon diritto è la prima condizione che in limine litis il giudice è chiamato ad accertare, sulla base, di una cognizione strutturalmente semplificata rispetto al giudizio di merito, per poter così concedere alla parte istante un provvedimento d'urgenza. Le difese espletate dalle parti e la conferma di alcuni pacifici principi anche nella recente giurisprudenza (cfr. SU n. 24418/2010), nonché gli esiti della CTU sulla base dei quesiti proposti, muniscono il ricorso sia della sussistenza della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento della domanda cautelare, che del giudizio di probabilità e di verosimiglianza della bontà delle domande della ricorrente: i risultati della CTU alla stregua dei quesiti proposti evidenziano, quanto meno, una forte discrasia relativa al dato numerico risultante dal saldo bancario, rispetto a quello ricalcolato.
Sul periculum in mora
L’esistenza di un certo comportamento illecito (ad es. capitalizzazione composta ed altre competenze illegittime) della convenuta è stato dimostrato essere ancora in corso ed è produttivo di un pregiudizio imminente e irreparabile, potenzialmente in continuo aumento, per parte ricorrente, determinando una situazione di non sussidiarietà della gestione della presente fattispecie con differenti strumenti. E’ quindi provata, anche quantitativamente a mezzo di CTU, l’attualità del pericolo per la ricorrente di essere esposta a subire danni, sempre maggiori, sino alla definizione del giudizio di merito. L'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Tribunale di Catanzaro, sezione seconda, ordinanza del 10.2.2012 - Dott. LANIA), come accade per i danni derivanti da errata segnalazione alla centrale dei rischi, dove il risarcimento avviene pressoché equitativamente, senza riuscire a cogliere la fatalità degli stessi.
Una perdurante errata e considerevole segnalazione di “sconfinamento”, in quanto idonea a provocare un abbassamento del rating del segnalato con un ingiustificato innalzamento dei tassi e competenze, comporta la “saturazione delle possibilità di credito” limitando apprezzabilmente le ulteriori possibilità di ricorrere al credito ed è idonea a provocare la risoluzione dei rapporti di credito in essere.
Sussistono, altresì i presupposti per provvedere inaudita altera parte ex art. 669 sexies cpc potendo, in ipotesi, la previa convocazione della parte resistente pregiudicare l’attuazione del provvedimento stante i tempi brevissimi relativi alla comunicazione della Banca alla centrale dei rischi relativa al mese di novembre, nonchè la successiva del mese di dicembre 2012.
P.Q.M.
Visto l’art. 700 c.p.c.
Ordina
alla BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.:
1. di rettificare immediatamente, con la notifica del presente atto, la segnalazione effettuata e le successive da effettuarsi alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, segnalando una somma debitoria (voce “utilizzato”), non superiore a € 49.510,72 (dato evidenziato in CTU, seppur nell’ipotesi più sfavorevole alla ricorrente), compresa nei limiti voce “accordato operativo” (pari ad € 240.000,00);
2. di redigere, sulla scorta dei quesiti e metodologie indicate in CTU, con esclusione delle modalità relative a capitalizzazioni in favore della banca, i nuovi saldi ricalcolati del c/c, depositandoli nella prossima udienza di comparizione;
fissa
per la comparizione delle parti avanti a se per la revoca, modifica o conferma del decreto ai sensi dell’art. 669 sexies cpc l’udienza del 03 gennaio 2013, nei 15 giorni dall’emissione del presente procedimento, assegnando alla ricorrente termine fino a giorni 8 dall’emissione del presente rimedio, per la notifica alla controparte del ricorso e del presente provvedimento, riservando ogni ulteriore pronuncia (anche relativamente alle spese della presente fase) all’esito della fissata udienza.
Si comunichi, Galatina, 20 dicembre 2012
Il Giudice
Alessandro MAGGIORE
All’udienza del 3 gennaio 2012 la banca si costituiva ed il Tribunale si riservava nuovamente, adottando il seguente provvedimento:
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI GALATINA
Il Giudice
Nella causa civile iscritta al n. 495/08 R.G. promossa da
M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Tanza ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Galatina al Corso Porta Luce n. 20
Contro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Federico Fedele ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Lecce alla Via Imbriani n. 30
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 17 dicembre 2012, la M. s.r.l., chiedeva a questa Autorità Giudicante, verificata la sussistenza degli estremi di cui all’art. 700 c.p.c., con decreto ed inaudita altera parte, o altro provvedimento, di voler ordinare alla BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.:
1) di rettificare immediatamente il saldo derivante dal c/c bancario n. 631003.80 (già n. 5.72 ed ancor prima 9013.56) e collegati sulla base della CTU in atti;
2) operando l’immediata rettifica della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia e le future da effettuarsi, con l’evidenza di un utilizzo pari ad euro 32.742,66 (unico dato allo stato attendibile), non attuando illegittime variazioni dello status dell’azienda, ciò al fine di evitare il pacifico e certo ingiusto danno al patrimonio della M. Srl nelle more della conclusione dell’azione di merito, diretta ad accertare l’esatto dare-avere tra le parti in causa.
Con decreto emesso in data 20 dicembre 2012 questo Giudice ravvisando, alla luce di una sommaria valutazione dei fatti e degli elementi di diritto, l’esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché la sussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte ex art. 669 sexies c.p.c., attesi i tempi brevissimi relativi alla comunicazione della Banca alla centrale dei rischi relativa al mese di novembre, nonché la successiva del mese di dicembre 2012, disponeva: - a carico della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. l’immediata rettifica, con la notifica del detto decreto, della segnalazione effettuata e le successive da effettuarsi alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, segnalando una somma debitoria (voce “utilizzo”), non superiore a Euro 49.510,72 (dato evidenziato in CTU, seppur nell’ipotesi più sfavore alla ricorrente), compresa nei limiti voce “accordato operativo” (pari ad Euro 240.000,00); - di redigere, sulla scorta dei quesiti e metodologie indicate in CTU, con esclusione delle modalità relative a capitalizzazioni in favore della banca, i nuovi saldi ricalcolati del c/c, depositandoli nella prossima udienza di comparizione.
Fissava, altresì, la comparizione delle parti avanti a sé per la revoca, modifica o conferma del decreto ai sensi dell’art. 669 sexies c.p.c. all’udienza del 3 gennaio 2013, assegnando alla ricorrente termine perentorio fino a 8 giorni dall’emissione del decreto, per la notifica al resistente del detto decreto e del ricorso cautelare, riservando ogni ulteriore pronuncia (anche relativamente alle spese della presente fase) all’esito della fissata udienza.
All’udienza citata compariva in giudizio il ricorrente che depositava l’originale della copia autentica del ricorso cautelare con pedissequo provvedimento, regolarmente notificato, nonché computo dei saldi ricalcolati al 31 dicembre 2012.
Compariva, altresì, parte resistente la quale depositava memoria avverso ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa con la quale contestava sotto vari profili la pretesa della ricorrente e chiedeva la declaratoria della inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, o il suo rigetto per carenza dei requisiti di legge in quanto, in particolare: 1) in via preliminare ed assorbente, nel presente giudizio parte ricorrente non ha promosso alcuna azione risarcitoria in danno della Banca in relazione a quella che ritiene una illegittima segnalazione alla Centrale rischi; 2) nel merito, per mancata prova della sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris; comunque, per mancanza del periculum in mora. Concludeva pertanto per la revoca del provvedimento emesso il 20.12.2012 inaudita altera parte; la dichiarazione dell’avverso ricorso inammissibile, irricevibile ovvero improcedibile con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese della presente fase cautelare. Parte resistente con la detta memoria, coglieva, altresì l’occasione per domandare a questo Giudice l’emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. per l’importo di Euro 49.510,72 per come quantificato dalla c.t.u. per dott. B., oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 16.12.2008 data del deposito della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale della banca nel presente giudizio.
A riguardo, parte resistente deduceva che ricorrono tutti gli elementi della detta norma essendosi chiusa l’istruttoria ed essendo stata fissata per il 12.02.2013 l’udienza per la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente insisteva per la conferma del provvedimento de quo e per il rigetto dell’avversa istanza di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
All’esito dell’udienza questo Giudice assumeva la causa in riserva.
Tanto premesso, si osserva quanto segue:
- Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione d’inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità della tutela del ricorso per non aver parte ricorrente promosso nel presente giudizio alcuna azione risarcitoria in danno della Banca in relazione a quella che ritiene una illegittima segnalazione alla Centrale rischi. In verità, nel caso in esame è di tutta evidenza che la necessità cautelare non è mai stata legata ad un’azione risarcitoria, bensì alla corretta comunicazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia dell’esatto dare-avere. Il giudizio n. 495 R.G. del 2008 è stato introdotto dalla M. Srl al fine di ottenere il ricalcolo dell’esatto dare-avere relativo ad un rapporto di apercredito utilizzata con scoperto su un c/c principale, con secondari confluenti, intrattenuto dall’attrice con la banca e detto ricalcolo costituisce elemento fondamentale per la comunicazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia del saldo. Detta comunicazione, inoltre, è dovuta per legge in quanto si tratta di un servizio gestito dalla Banca d’Italia e disciplinato dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle circolari emanate dalla Banca d’Italia fra le quali vi è la circolare n, 139 dell’11 febbraio 2004 ( cfr. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51 e art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), artt. 106 e 107 - come integrati: a) dalla Delib. Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29 marzo 1994; b) dalla Circolare Banca d’Italia n. dell’11 febbraio 1991 in tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante dall’8^ aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 1995 denominato “Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia ed infine dalle “Modifiche alla Circolare 139/91. Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari Creditizi” della stessa Banca d’Italia del novembre 2009). Il punto 6.5 del foglio informativo così dispone: “Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche. La C.R. acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata”. In sostanza, dunque, nel caso in esame la CTU è servita a delineare l’oggetto della domanda, ovvero l’esatto saldo e, dunque, anche il dato che la banca avrebbe dovuto comunicare alla C.R.-
- Del pari devono essere rigettate le eccezioni di merito sollevate da parte resistente volte a sostenere la revoca del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa per non aver parte ricorrente provato la sussistenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris e comunque per insussistenza degli stessi. Infatti, il risultato della CTU che si discosta fortemente dal saldo dell’e/c bancario, già di per sé, prova il fumus boni iuris, quanto al periculum in mora è oramai acquisito nella giurisprudenza di merito ma anche in quella di legittimità (Cassazione civile sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626 Banca Carime c/ I.MAR.FA. SRL) che l’errata segnalazione alla C.R. provoca un danno “in re ipsa” e la misura cautelare serve proprio ad evitare/limitare quel danno.
Segue l’accoglimento del ricorso e la conferma del predetto provvedimento.
La pronuncia delle spese deve essere rimessa al giudizio di merito trattandosi di provvedimento di accoglimento di misura cautelare.
- Quanto all’istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. per l’importo di Euro 49.510,72 per come quantificato dalla c.t.u. per dott. Bellantone, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 16.12.2008, la stessa non può trovare accoglimento non ricorrendone i presupposti, anche perché il saldo indicato dalla difesa della banca non è l’unico risultato rilevato dal CTU, anzi è quello più favorevole alla banca. Inoltre non risulta depositato agli atti il computo richiesto nel provvedimento cautelare.
P.Q.M.
Visti gli artt. 700 c.p.c. e 186-quater c.p.c.
Ogni diversa istanza disattesa
1) accoglie il ricorso proposto da M. s.r.l. nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e per l’effetto, a conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte in data 20 dicembre 2012, condanna il resistente all’immediata rettifica della segnalazione effettuata e le successive da effettuarsi alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, segnalando una somma debitoria (voce “utilizzo”), non superiore a Euro 49.510,72 (dato evidenziato in CTU, seppur nell’ipotesi più sfavore alla ricorrente), compresa nei limiti voce “accordato operativo” (pari ad Euro 240.000,00);
2) dichiara chiusa la fase d’urgenza;
3) Spese all’esito del giudizio di merito
Si comunichi
Così deciso in Galatina, l’8 gennaio 2013
Il Giudice
Alessandro MAGGIORE
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