Gli elementi di positività di tale pronuncia sono, dunque, ravvisabili innanzitutto, nella conferma di un orientamento giurisprudenziale oramai dominante, che configura il danno derivante da illegittima o erronea segnalazione alla Centrale Rischi, come danno dotato di una “autonoma dignità” rispetto a quello più prettamente di natura patrimoniale. E, aspetto probabilmente ancora più rilevante, nella possibilità di ottenere una sua, autonoma, individuazione, in una fase, quella cautelare, significativamente antecedente a quella della pronuncia di merito. L’opzione offerta dall’art 700 cpc., nella “veste giuridica” sopra esposta, consente dunque di tutelare un utente rispetto ad un’ipotesi, quella dell’ illegittima esclusione dall’accesso al credito motivata sulla base di presunte esposizioni debitorie extra-affidamento, in grado di produrre, nelle more dell’iter processuale, conseguenze fortemente pregiudizievoli e, verosimilmente, irreparabili. (da altalex.com)