Tizio accende un mutuo presso un istituto di credito, e puntualmente paga i relativi ratei. Ciò non di meno la Banca segnala Tizio come cattivo pagatore alla EURISC, la banca dati di natura privata utilizzata dagli istituti di credito per scambiarsi informazioni in merito alla storia economica dei propri clienti, segnalando in particolare quei soggetti a rischio di insolvenza. Scoperto il fatto, Tizio chiede l'immediata rettifica della segnalazione – che viene fatta dalla Banca – e chiede altresì congruo risarcimento del danno derivante dalla lesione della sua reputazione commerciale. Il Tribunale non ravvisa il risarcimento, non trovando dolo nel comportamento della Banca, con ciò ragionando per categorie penalistiche in ambito civilistico: il reato di danneggiamento è previsto esclusivamente nella forma dolosa. Tuttavia, sul piano civilistico invece la colpa assurge a parametro principe di imputazione di responsabilità e della conseguente assunzione del costo (anche sociale) del relativo danno procurato: non è dunque compito del giudice spingersi fino a richiedere una prova di dolo (diabolica) nel comportamento dell'istituto bancario.