La banca che intende difendersi eccependo l’intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di somme su conto corrente promossa dal correntista deve farlo, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta poichè è nella condizione di poter ricostruire i movimenti differenziando i pagamenti (rimesse) tra solutori e ripristinatori. Questo è il risultato dell’ordinanza 7 ottobre 2013 del Tribunale di Taranto che ha voluto specificare la regola da adottare in tema di eccezione di prescrizione sollevata dalle banche. Ebbene il Tribunale di Taranto si preoccupa di individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale, nel caso in cui venga proposta l'azione di ripetizione di somme versate indebitamente su conto corrente, ponendo l’attenzione sulla differenza tra “pagamenti solutori” e “pagamenti ripristinatori” alla luce dell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418). La rimessa solutoria consiste in un versamento in denaro effettuato su di un conto corrente senza affidamento che in quel momento presentava uno scoperto, perché privo di provvista (il correntista ha dato un ordine di pagamento senza tuttavia avere sul conto corrente le somme necessarie), o anche quando la rimessa venga effettuata dal correntista su di un conto corrente dotato di affidamento che tuttavia, in quel tempo, presentava uno sconfinamento oltre fido. Orbene nel caso di una rimessa solutoria, il Tribunale di Taranto individua il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel momento in cui il correntista ha effettuato il pagamento. La rimessa ripristinatoria si verifica, invece, quando il correntista effettua rimesse al momento della chiusura del rapporto di conto corrente, donde il versamento costituisce la causa del contratto. In tal caso il dies a quo di decorrenza della prescrizione inizia a partire dal momento della chiusura del conto corrente. Fatta tale distinzione a mò di premessa, il Tribunale di Taranto, nella persona del Dott. C Casarano, si occupa dell’onere della prova, stabilendo che è onere della banca convenuta dal correntista con l'azione di ripetizione individuare i fatti costitutivi dell'eccezione di prescrizione immediatamente nella comparsa di costituzione e risposta, così come previsto dal combinato disposto ex art. 2697, comma 2, c.c. ed art. 167 c.p.c., perché la banca è nella condizione di poter ricostruire i movimenti verificatisi sul conto corrente ed individuare i pagamenti che possono essere considerati dall'istituto di credito come aventi carattere solutorio. In tali casi, è quindi compito della banca, che intende eccepire l’intervenuta prescrizione, fornire la prova della mancanza di un affidamento su conto corrente oppure dell'avvenuto sconfinamento oltre il fido concesso da parte del correntista. In conclusione possiamo quindi affermare come la banca abbia quindi il dovere di individuare sin da nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, la rimessa su conto corrente che si configurerebbe come “pagamento solutorio”, non potendo infatti avvalersi, in corso di causa, dell'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio cui delegare il relativo accertamento.