L'iscrizione nel registro dei protesti, oltre ad inibire il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, determina anche un pregiudizio a carattere non patrimoniale, minando il buon nome, la credibilità e l'immagine, commerciale e non, del soggetto iscritto: per tale motivo è legittima la sospensione del protesto. E' quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza 13 aprile 2011. L'art. 700 c.p.c. richiede la contestuale concorrenza del fumus boni iuris - verosimiglianza, prima facie, ossia ad un accertamento sommario, dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, e del periculum in mora, consistente nella minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto durante il tempo necessario per farlo valere in via ordinaria. A tale ultimo presupposto il Tribunale rileva che l'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato, ovvero gli ulteriori effetti pregiudizievoli, debbano essere di non remota possibilità, ma incombenti con vicina probabilità. Il presupposto dell'imminenza dei pericolo sussiste, peraltro, non soltanto allorquando l'evento dannoso, pur essendo stato univocamente preannunciato da una serie di elementi di fatto, non si sia ancora verificato, ma anche allorquando l'evento dannoso si è già verificato e le sue conseguenze dannose siano destinate a non esaurirsi, ma a protrarsi nel tempo. In base a quanto precede può poi affermarsi, come evidenziato dai giudici territoriali, che la funzione del protesto non è soltanto quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili, ma anche quella di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato ex titulo, così tutelando anche la fede pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento. Osserva il Tribunale che nel caso di specie il periculum in mora si evidenzia nella circostanza che il reclamante svolge attività imprenditoriale, e che tale attività verrebbe a subire un pregiudizio irreparabile, in quanto la iscrizione del nominativo nei registro dei protesti, oltre ad inibire il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, atteso il sospetto che investe la persona il cui nominativo sia stato ivi inserito, determina anche un pregiudizio a carattere non patrimoniale, minando il buon nome, la credibilità e l'immagine, commerciale e non, del soggetto illegittimamente iscritto.