In caso di pregiudizio irreparabile, sì alla sospensione della pubblicazione del protesto
Tribunale Catanzaro, sez. I civile, ordinanza 13.04.2011
Avv. Roberta Ronzino
di Lecce, LE, Italia
Letto 1877 volte dal 06/10/2011
L'iscrizione nel registro dei protesti, oltre ad inibire il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, determina anche un pregiudizio a carattere non patrimoniale, minando il buon nome, la credibilità e l'immagine, commerciale e non, del soggetto iscritto: per tale motivo è legittima la sospensione del protesto. E' quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza 13 aprile 2011. L'art. 700 c.p.c. richiede la contestuale concorrenza del fumus boni iuris - verosimiglianza, prima facie, ossia ad un accertamento sommario, dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, e del periculum in mora, consistente nella minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto durante il tempo necessario per farlo valere in via ordinaria. A tale ultimo presupposto il Tribunale rileva che l'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato, ovvero gli ulteriori effetti pregiudizievoli, debbano essere di non remota possibilità, ma incombenti con vicina probabilità. Il presupposto dell'imminenza dei pericolo sussiste, peraltro, non soltanto allorquando l'evento dannoso, pur essendo stato univocamente preannunciato da una serie di elementi di fatto, non si sia ancora verificato, ma anche allorquando l'evento dannoso si è già verificato e le sue conseguenze dannose siano destinate a non esaurirsi, ma a protrarsi nel tempo. In base a quanto precede può poi affermarsi, come evidenziato dai giudici territoriali, che la funzione del protesto non è soltanto quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili, ma anche quella di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato ex titulo, così tutelando anche la fede pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento. Osserva il Tribunale che nel caso di specie il periculum in mora si evidenzia nella circostanza che il reclamante svolge attività imprenditoriale, e che tale attività verrebbe a subire un pregiudizio irreparabile, in quanto la iscrizione del nominativo nei registro dei protesti, oltre ad inibire il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, atteso il sospetto che investe la persona il cui nominativo sia stato ivi inserito, determina anche un pregiudizio a carattere non patrimoniale, minando il buon nome, la credibilità e l'immagine, commerciale e non, del soggetto illegittimamente iscritto.
Tribunale di Catanzaro
Sezione I Civile
Sentenza 13 aprile 2011
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati
1) Dott. Alberto N. FILARDO - Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria RASCHELLÀ - Giudice rel.
3) Dott.ssa Emanuela ROMANO - Giudice nei procedimento iscritto al n. 95/2010 promosso da
*** con domicilio eletto in Catanzaro alla Via Vico II Corso Mazzini n. 2 presso lo studio dell'Avv. Concetta Nunnari che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine del ricorso introduttivo;
RECLAMANTE
CONTRO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Cosenza alla Piazza Carlo Bilotti 24 presso lo studio dell'Avv. Sergio Greco del Foro di Cosenza che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 26.11.2009 per Notaio Mario Liguori rep. 161783 race. 36010;
RECLAMATO
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ., emessa in data 11.10.2010 e pubblicata in data 12.10.2010 dal Tribunale di Catanzaro - Sezione Seconda Civile - di rigetto dell'istanza cautelare proposta da Mazza Vito Adriano nel procedimento iscritto al n. 2279/2010 R.G.
*******
Il reclamo proposto è fondato e va pertanto accolto.
È necessario premettere in iure che il procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. è volto unicamente ad assicurare una tutela provvisoria della situazione giuridica fatta valere, nelle more della definizione dell'instaurando giudizio di merito, al quale è funzionalmente collegato.
Nel ricorso d'urgenza, pertanto, è pregiudiziale ad ogni valutazione nel merito la verifica della sussistenza dei presupposti sanciti dall'art. 700 cod. proc. civ., il quale esige la contestuale concorrenza del fumus boni iuris - verosimiglianza, prima facie, ossia ad un accertamento sommario, dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela -e del periculum in mora - minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto durante il tempo necessario per farlo valere in via ordinaria - così che se anche uno solo dei menzionati requisiti manchi il provvedimento d'urgenza deve essere rifiutato. Orbene, nella fattispecie in esame, in merito al fumus boni iuris, osserva il Collegio quanto segue.
La peculiare natura dell'assegno bancario prevede - come è noto - che esso sia immediatamente presentabile per il pagamento e che al momento della presentazione debba sussistere la provvista (art. 31 del r.d. n. 1736 del 1933).
L'assegno bancario è, infatti, un titolo di credito pagabile a vista (cioè all'atto della sua presentazione all'incasso presso la banca trattaria) che si perfeziona giuridicamente nel momento in cui entra in circolazione, vale a dire quando esce dalla sfera giuridica e dalla disponibilità del traente ed entra in quella del prenditore (cfr. ex multis Cass. civ., 11 maggio 1991; Cass. civ., 25 maggio 2001, n. 7135).
Dalla peculiare natura dell'assegno bancario (quale mezzo di pagamento agevole e sostitutivo della moneta) discende che al momento della presentazione debba sussistere la provvista (C. Cost. n. 84/2004; C. Cost. n. 70/2003; art. 31 del r.d. n. 1176 del 1933; art. 2 Legge n. 386 del 1990).
In base a quanto precede può poi affermarsi che la funzione del protesto non è soltanto quella - primaria e fondamentale - di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), ma anche quella di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato ex titulo, così tutelando anche la fede pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento cfr. da ultimo Cass., civ., 14 febbraio 2006, n. 3140; Cass. civ., 10 marzo 2000, n. 2742).
Ne consegue da un lato che la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta a far levare il protesto (art. 45 L. Ass.), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, dall'altro che gli interesso sottesi alla levata del protesto hanno anche natura pubblicistica, come tale sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. civ., 25 giugno 2004, n. 17994). Vale, peraltro, evidenziare che in tema di protesto per mancato pagamento di assegno bancario, è priva di rilievo l'inosservanza dei termini perentori per la levata del protesto medesimo nei confronti del titolare del conto corrente, il quale, non avendo l'azione di regresso, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al rispetto dei termini stessi, dalla cui inosservanza non può derivare un danno meritevole di risarcimento. La fattispecie legale del protesto, infatti, e correlativamente la previsione di un termine breve per il suo compimento, devono essere valutate nell'ottica dell'azione di regresso, oltre che nella tutela dei terzi e delle esigenze di corretta circolazione degli assegni bancari (così Cass. civ., 15 maggio 2009, n. 11331).
Tanto premesso in iure, si osserva in facto che nel caso di specie è documentalmente provato che l'assegno bancario emesso dal *** in favore di *** è stato:
- presentato all'incasso in data 28.05.2010;
regolato in stanza di compensazione in data 31.05.2010;
- richiamato dal *** con dichiarazione resa presso la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.a. Agenzia 2 di Crotone in data 01.06.2010 alle ore 12,40, richiamo pervenuto alla Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro in data 03.06.2010 alle ore 13,30;
- protestato dalla Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro in data 03.06.2010 alle ore 15,21.
La cronologia degli eventi induce a ritenere che il protesto venne levato dalla Banca Nazionale del Lavoro allorquando l'istituto di credito era già a conoscenza della revoca da parte del portatore del titolo alla banca dell'ordine di procedere all'incasso e, dunque, illegittimamente.
Nel caso di specie appare ricorrere altresì il presupposto del "periculum in mora", ossia la minaccia di un pregiudìzio imminente ed irreparabile al diritto del ricorrente che solo legittima l'adozione del provvedimento cautelare.
Ed infatti, l'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato, ovvero gli ulteriori effetti pregiudizievoli, debbano essere di non remota possibilità, ma incombenti con vicina probabilità. Il presupposto dell'imminenza dei pericolo sussiste, peraltro, non soltanto allorquando l'evento dannoso, pur essendo stato univocamente preannunciato da una serie di elementi di fatto, non si sia ancora verificato, ma anche allorquando l'evento dannoso si è già verificato e le sue conseguenze dannose siano destinate a non esaurirsi, ma a protrarsi nel tempo.
Quanto al requisito dell' irreparabilità del pregiudizio esso costituisce una rigorosa limitazione della tutela ex art. 700 cod. proc. civ. e conferma la volontà del legislatore di fare del provvedimento d'urgenza uno strumento cautelare meramente residuale, da utilizzare in ipotesi marginali. In tal senso giova osservare che sia in dottrina sia in giurisprudenza è stata superata la tesi rigoristica secondo cui solo i diritti assoluti (cd. situazioni finali) possono essere protetti in via d'urgenza e non anche i diritti di obbligazione (cd. situazioni strumentali), in quanto solo i primi comportano una relazione immediata col bene di cui il titolare resterebbe temporaneamente privo, e non già i secondi, i quali necessitano della cooperazione del debitore, surrogabile per equivalente pecuniario, per accedere ad una soluzione meno rigida che consenta, attraverso un accertamento in concreto della situazione giuridica soggettiva effettivamente in pericolo, di assicurare la tutela cautelare di cui all'art. 700 cod. proc. civ. anche a quei "profili personalistici" attinenti anche ai diritti di credito che non abbiano nel caso singolo funzione esclusivamente patrimoniale. Ciò implica naturalmente una particolare attenzione in ordine all'accertamento della irreparabilità del pregiudizio lamentato che è attualmente interpretato in termini relativi, come sinonimo di danno non facilmente o non integralmente riparabile, per equivalente o in forma specifica, all'esito del giudizio di merito. Esso, pertanto, può dirsi sussistente soltanto allorquando sia la reintegrazione in forma specifica che il risarcimento per equivalente non siano in grado di attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio a causa degli effetti dannosi medio tempore manifestatisi.
L'onere di provare il periculum in mora incombe sul ricorrente secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., posto che il periculum in mora non può dirsi in re ipsa, ma la sua effettiva sussistenza deve essere accertata concretamente e rigorosamente dal giudice adito sulla scorta degli elementi allegati dall'istante. Tale onere è ancora più rigoroso allorquando è decorso un apprezzabile periodo di tempo tra la condotta asseritamente lesiva e l'instaurazione del procedimento cautelare, quale sintomo di una tolleranza non in armonia con l'assunta urgenza, e nel caso in cui il ricorrente rischia solamente di subire un danno patrimoniale, che in quanto tale per definizione non è mai irreparabile.
Ebbene, osserva il Tribunale che nel caso di specie il periculum in mora si evidenzia nella circostanza che il reclamante svolge attività imprenditoriale, e che tale attività verrebbe a subire un pregiudizio irreparabile, in quanto la iscrizione del nominativo del *** nei registro dei protesti, oltre ad inibire il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, atteso il sospetto che investe la persona il cui nominativo sia stato ivi inserito, determina anche un pregiudizio a carattere non patrimoniale, minando il buon nome, la credibilità e l'immagine, commerciale e non, del soggetto illegittimamente iscritto.
Il reclamo va pertanto accolto e, conseguentemente, va ordinata la sospensione della pubblicazione del protesto illegittimamente levato al reclamante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie il reclamo e, per l'effetto, ordina la sospensione della pubblicazione del protesto illegittimamente levato *** il 03.06.2010; condanna la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. alle spese del giudizio cautelare, che si liquidano quanto alla fase dinanzi al Tribunale in composizione monocratica in € 1.980,00 di cui € 100,00 per spese, € 580,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorario, oltre rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e quanto alla fase di reclamo in € 1.440,00 di cui € 90,00 per spese, € 350,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore costituito.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2011
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