Nel giudizio di opposizione successivo, invece, il giudice valutava la produzione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto, documenti contabili, questi ultimi, che costituiscono un elemento più analitico per verificare l'esistenza del credito vantato, poichè certificano in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate dalla banca al cliente. La valenza probatoria degli estratti conto è indubbiamente più forte rispetto a quella del saldaconto che esprime, invece, il saldo riassuntivo dei rapporti di conto intercorsi tra la banca e il correntista. Ebbene, ai fini della prova costitutiva del diritto di credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici la banca avrebbe dovuto fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi all'odierno ricorrente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le contestazioni.