Cassazione: danni da illegittimo protesto Corte di Cassazione - Sezione Civile, Sentenza 8 settembre 2011
Corte di Cassazione - Sezione Civile, Sentenza 8 settembre 2011
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 920 volte dal 21/09/2011
La Corte ha escluso il diritto al risarcimento dei danni a favore della società ricorrente in quanto “la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione .. non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno”, per la quale il danneggiato è tenuto a dimostrare la gravità della lesione subita e la non futilità delle sue conseguenze, anche mediante presunzioni semplici (Cassazione 25 marco 2009, n. 7211, Sezioni unite sentenza n. 26972 del 2008). Pertanto, diversamente da quanto affermato in passato dalla stessa Corte, la provata illegittimità del protesto e il potenziale pregiudizio derivante dall’iscrizione nel bollettino dei protesti non sono più di per sé la prova della lesione del diritto all’immagine.
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Avv. Silvia Barbara Diana
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