La banca puo’ lecitamente stipulare un mutuo fondiario per ripianare le passivita’ del cliente se questi e’ non fallibile.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sentenza del 29/10/2013. Giudice Dott. V. Colandrea
Avv. Giuseppe Giglio
di Lucca, LU
Letto 732 volte dal 03/12/2013
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Dott. V. Colandrea, con la Sentenza in oggetto, ha stabilito che la banca, se il cliente è non fallibile, in presenza di precedenti debiti chirografari, possa fargli stipulare un mutuo fondiario per risanare la predetta situazione senza che gli possa essere contestata la simulazione del contratto di mutuo o l’illiceità della causa. Il Giudice di merito alla base della sua decisione pone un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cassazione Civile Sentenza n. 9511/2007) secondo il quale il contratto di mutuo fondiario non configura un mutuo di scopo; da ciò consegue che tale mutuo possa essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie e quindi anche per il ripianamento di una passività pregressa. In altri termini il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, solo per questo, ritenersi illecito. Sarà infatti illecito se e solo se il debito preesistente sia a sua volta illecito (per esempio perché frutto della violazione di norme imperative). Alla luce di quanto sopra il Giudice adito nel caso di specie, ovvero una opposizione all’esecuzione con contestuale richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. ha rigettato le doglianze del ricorrente autorizzando pertanto la banca a procedere nell’azione esecutiva.
Il Giudice di merito alla base della sua decisione pone un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cassazione Civile Sentenza n. 9511/2007) secondo il quale il contratto di mutuo fondiario non configura un mutuo di scopo; da ciò consegue che tale mutuo possa essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie e quindi anche per il ripianamento di una passività pregressa. In altri termini il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, solo per questo, ritenersi illecito. Sarà infatti illecito se e solo se il debito preesistente sia a sua volta illecito (per esempio perché frutto della violazione di norme imperative).
Alla luce di quanto sopra il Giudice adito nel caso di specie, ovvero una opposizione all’esecuzione con contestuale richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. ha rigettato le doglianze del ricorrente autorizzando pertanto la banca a procedere nell’azione esecutiva.
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