Il Tribunale di Torino, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che il decreto ingiuntivo emesso solo sulla base dell’estratto dei saldaconti è invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito; ai sensi degli artt. 2709 cod. civ. e 364 cod. proc. Civ. costituisce prova scritta ai fini del decreto monitorio, in materia bancaria, l’estratto analitico dei conti dall’apertura della linea di credito alla attuale pretesa da parte della banca. Il certificato di saldaconto finale, infatti, era sufficiente a legittimare l’emissione di decreto ingiuntivo solo prima dell’entrata in vigore del Decr. Legisl. 385/1993, (T.U. Leggi in materia bancaria), il quale, a norma dell’art. 50 prescrive adesso che il decreto ingiuntivo di cui all’art. 633 cod. proc. Civ. deve essere richiesto, dalla banca, esclusivamente in base all’estratto conto certificato reso conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. Tale norma risponde alla necessità di tutelare il correntista anche nell’eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso. Pertanto, conclude il Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott.ssa Cecilia Marino, che è da ritenersi invalido, in quanto fondato su prova scritta inidonea ai sensi dell’art. 50 TUB, il decreto ingiuntivo avente alla base il solo estratto dei saldaconti.