Queste le testuali parole del Tribunale di Taranto. “Peraltro anche a voler considerare che un tasso ultralegale fisso ex art. 1284, II co., c.c., a carico del cliente correntista, fosse stato pattuito per iscritto, la circostanza che nel corso del rapporto sia variato costantemente implica che il primo non fosse più vincolante per le parti; e l’onere allora di dimostrare la pattuizione scritta della modifica contrattuale del tasso originariamente pattuito per iscritto – o per il periodo successivo all’entrata in vigore del Testo Unico Bancario la pattuizione scritta della clausola autorizzativa dello ius variandi in materia – finisce con il gravare sulla banca creditrice (arg. dal combinato disposto ex art. 1284, II co. – 2697, II co., c.c.)”.