Conto corrente: onere della prova della nullità di clausole contrattuali
Trib. Taranto, Sezione Seconda, Ordinanza del 11 marzo 2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 341 volte dal 13/06/2013
La regola generale secondo cui grava sul correntista che agisce per la ripetizione delle somme versate l’onere di provare la nullità di alcune clausole contrattuali subisce un’eccezione qualora la banca muti costantemente nel corso del rapporto il tasso dalla medesima praticato. Il Tribunale condanna la banca alla restituzione delle somme percepite. In particolare, può ritenersi che in realtà indirettamente sia stata raggiunta la prova che al momento della stipula del contratto fosse stato fatto un rinvio al c.d. uso piazza, come peraltro solitamente avveniva nel periodo in cui risulta stipulato il contratto; pratica poco commendevole, che poi giustificava la normativa più stringente adottata con la legge sulla trasparenza bancaria e con il testo unico bancario.
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Avv. Giuseppe Ruotolo
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