Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione artt. 3,14,47 e 102 della Costituzione, della legge 26 febbraio 2011, n.10 nella parte in cui stabilisce che in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art 2935 c.c. del codice civile si interpreta nele senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.