Vi sono due definizioni principalmente adottate per individuare la commissione di massimo scoperto e cioè il corrispettivo per la messa a disposizione da parte della banca di una somma oppure la remunerazione per l'istituto di credito per il rischio di concedere al correntista un determinato importo anche oltre il limite dell'affidamento. Gli elementi essenziali perchè si possa ritenere sufficientemente determinata la commissione di massimo scoperto sono la percentuale, la base di calcolo, nonchè i criteri e la periodicità dell'addebito. In assenza di tali elementi si configura la nullità della pattuizione per violazione degli artt.1346 c.c. e 117, comma 4 TUB.