Sul punto non è superfluo osservare che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile il che non impedisce o vieti al correntista di contestare la validità del rapporto relativo alle singole operazioni: si vuol dire, sostanzialmente, che una cosa è il profilo di legittimità sostanziale delle operazioni contabili ed una cosa è la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che danno vita e vigore a quelle operazioni, sicché solo per quanto riguarda i] primo profilo, cioè della legittimità sostanziale intesa come conformità e congruità delle operazioni contabili, la mancata impugnazione entro il termine di sei mesi comporta la sanzione dalla decadenza, mentre sotto il profilo della validità dell'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti non sussiste termine decadenziale di tal che, essi, ben possono essere riesaminati con gli ordinari strumenti di tutela giuridica (Corte di Appello di Lecce del 22.10.2001).